Attenzione al mancato pagamento del bollo auto: si rischia la cancellazione d’ufficio dagli archivi del Pra. Moltissimi i veicoli coinvolti, si parla per ora di circa l’1% del parco nazionale circolante, corrispondente a circa 420mila auto. Così riporta studiocataldi.it. E questo solo nelle tre regioni, Lazio, Lombardia e Puglia che per ora hanno avviato l’operazione.
Non hai pagato il bollo per tre anni consecutivi? Il Pubblico Registo Automobili provvederà a cancellare il tuo veicolo dagli archivi.
L’articolo 96 del CdS
Così recita l’articolo 96 del Codice della Strada risalente al 1992 dal titolo “Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica”:
“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.
La cancellazione d’ufficio riguarda per ora solo le tre regioni che hanno già avviato il provvedimento. Ma presto il numero dei veicoli salirà.
Ma quali sono le motivazioni alla base dell’attivazione dell’operazione bollo auto?
L’operazione, ritenuta opportuna dal Fisco, che si rivelerà di certo poco popolare, va in una duplice direzione. Recuperare, da un lato, il gettito della tassa e riordinare, dall’altro, gli archivi del Pra. L’obiettivo è infatti quello di tagliare i costi delle operazioni che non vanno a buon fine: accertamenti, notifiche e cartelle esattoriali. Eliminando quindi dai database veicoli i cui proprietari non sono interessati al pagamento. L’articolo 96 al comma 2 precisa però che “avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle Finanze”. Si potrà fare ricorso, infatti, mostrando il pagamento di almeno una tassa precedente alla data di notifica della sanzione. Ma anche dimostrando di aver venduto il veicolo oppure di non esserne semplicemente più in possesso.
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