Arriva l’estate e il gomito, fisiologicamente, si alza. Luglio è il mese in cui si verifica il maggior numero di sinistri e si registra il maggior numero di vittime sulla strada. Tra le cause principali, oltre alla guida distratta e all’elevata velocità, c’è anche il superamento dei limiti del tasso alcolemico. Rilevato attraverso l’alcol test e la famigerata prova del “palloncino”, questo non deve superare i 0,5 grammi/litro nel sangue, una soglia che si abbatte completamente se si ha meno di 21 anni o se la patente di guida è stata conseguita da meno di tre anni. In questi casi non è possibile assumere sostanze alcoliche prima di mettersi al volante. A meno che…
Come contestare l’alcoltest
È destinata infatti a far discutere un recente pronunciamento della quarta sezione penale della Corte di Cassazione. Attraverso la sentenza 29081 è stato stabilito che “il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”. Tradotto: la mancata lettura del diritto del soggetto controllato ad avvalersi della presenza del proprio avvocato durante l’alcol test, può invalidare l’esame e i suoi risultati, ivi comprese le misure penali previste in caso di rifiuto del soggetto ad eseguirlo.
Tasso alcolemico: limiti e sanzioni
Come sancito dall’articolo 186 del Codice della Strada la guida in stato di ebbrezza è punita, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una multa da 527 a 2.108 euro (più sospensione della patente da tre a sei mesi) qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Con sanzione amministrativa da 800 a 3.200 euro, più sospensione del titolo di guida da sei mesi a un anno, per un tasso compreso tra 0.8 e 1,5 g/l. Con multa tra 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e arresto da sei mesi a un anno per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.
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