Svolta storica nel campo delle assicurazioni auto. Attraverso il provvedimento numero 72 del 16 aprile 2018 l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha stabilito che la classe di merito potrà essere trasferita anche tra persone unite civilmente o conviventi di fatto. La portabilità non riguarderà più, pertanto, soltanto figli e coniugi, come era stato stabilito dalla Legge Bersani entrata in vigore nel 2007.
Giunti a questo punto si impone un chiarimento. La legge 40/2007 permette di assicurare un altro veicolo (nuovo o usato) partendo dalla classe di merito di un altro veicolo in nostro possesso o di un familiare convivente. Anziché partire dalla classe di ingresso 14, lo si fa da quella di un congiunto purché se ne faccia richiesta all’atto di stipula del contratto. Per poter ereditare la classe di merito è necessario soddisfare i seguenti requisiti.
Come sottolineato dall’Ivass, la nuova norma chiarisce alcuni dubbi interpretativi della normativa in vigore che “determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introduce benefici a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate”. Tra queste, oltre alle coppie di fatto o ai conviventi, rientrano anche i portatori di handicap. Va sottolineato che un giovane neopatentato potrà godere dei benefici introdotti evitando di partire dalla quattordicesima classe, seppure pagando inevitabilmente un importo superiore rispetto a un automobilista più esperto.
Attraverso lo stesso provvedimento è stato introdotto anche il cosiddetto ”attestato di rischio dinamico”. Questo meccanismo serva a contrastare il fenomeno della denuncia di un sinistro dopo la scadenza del contratto assicurativo al fine di ottenere una tariffa più bassa. Fino ad oggi, infatti, i più furbi sono riusciti ad aggirare il meccanismo bonus/malus cambiando compagnia assicurativa dopo aver causato un sinistro. Così facendo si evitava l’inserimento nell’attestato di rischio. Il nuovo attestato di rischio, e il premio assicurativo che ne consegue, terrà invece conto dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto anche a fronte di un cambio di compagnia.
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