Il passaggio di proprietà è regolamentato dalla legge,  è un atto di voltura che ha bisogno di una serie di passaggi regolamentati: cosa occorre per essere sempre in regola?
Tutti i veicoli a motore devono essere registrati. Questo vale a prescindere dalla tipologia di alimentazione (fatta eccezione, ovviamente, per le biciclette a pedalata assistita). In effetti, si tratta di una precisa disposizione di legge, come tutela delle garanzie fiscali e nei confronti di terzi in ordine al superamento della regola “Possesso vale titolo” stabilita dall’art. 707 del Codice Civile del 1865.

L’atto mediante il quale si rende pubblico un documento – sia in relazione all’avvenuto possesso del bene (il veicolo, nel caso in questione), così come nell’alienazione o nella radiazione – costituisce un atto di buona fede verso terzi, i quali spesso non sono in grado di sincerarsi “motu proprio” in merito allo stato oggettivo e soggettivo del “negozio” – il veicolo, appunto – se queste non sono state rese pubbliche.

Le vetture hanno una registrazione unica come in un anagrafe:

La natura giuridico-amministrativa di qualsiasi veicolo, si concretizza nell’iscrizione del veicolo registrato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e nel rilascio della carta di circolazione, che contiene tutte le informazioni del veicolo (immatricolazione, numero di telaio, caratteristiche costruttive) e le generalità del proprietario. La creazione di un “archivio” nazionale che contiene tutti i dati di ogni veicolo in circolazione, e dei rispettivi proprietari, risponde peraltro ad una questione di sicurezza, in quanto l’”identità” di veicolo e proprietario devono essere immediatamente messe a conoscenza degli organi preposti, in caso di necessità (ad esempio, durante un normale controllo stradale) e per garantire la responsabilità civile verso terzi (RC Auto).

Ogni cambiamento del veicolo va registrato
Di fatto, ciascuna fase della “vita” operativa del veicolo deve essere documentata:

  • Nell’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica;
  • Nell’alienazione (rivendita) e nell’acquisto del veicolo usato;
  • Nella demolizione, o radiazione per esportazione.
  • La compravendita
  • Esaminiamo qui il secondo caso, cioè la “voltura”, termine che indica l’adozione di una serie di strumenti con i quali si informa il pubblico, per mezzo del PRA, che un veicolo è stato trasferito di proprietà da un soggetto ad un altro.

Leggi anche il nostro articolo “Documento unico di circolazione: le nuove regole”

Costi, calcoli e documenti del passaggio di proprietà:

  • Documenti di identità del venditore e dell’acquirente;
  • Codice fiscale dell’acquirente;
  • Carta di circolazione del veicolo;
  • Certificato di proprietà del veicolo (ovvero il Foglio Complementare), anche in formato digitale;
  • Modulo TT2119 per richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • Copia del permesso di soggiorno valido, se l’acquirente è un cittadino extracomunitario.
  • Passaggio di proprietà: quanto costa
  • La voltura può essere affrontata con il “fai-da-te”, oppure affidandosi ad un’agenzia di pratiche auto (o, come spesso avviene, un’autoscuola). È indubbio che il secondo caso è più economico, tuttavia comporta una certa perdita di tempo per presentare le pratiche agli uffici preposti. Con il servizio “chiavi in mano”, invece, l’acquirente non ha che da presentare i documenti del veicolo e quelli personali: tutti i passaggi burocratici vengono presi in carico dagli impiegati. Il rovescio della medaglia consiste in un costo più elevato per chi acquista il veicolo usato, in quanto ci sono da mettere in conto le commissioni di agenzia.

All’interno del nuovo Documento Unico di Circolazione, la carta di circolazione (oppure il tagliando di aggiornamento ad essa relativo) e il Cdpd-Certificato di proprietà nativo digitale, non vengono più emessi in maniera distinta. Al loro posto, c’è in effetti un unico certificato che contiene tutti i riferimenti alla proprietà del veicolo. Il nuovo documento contiene tutte le “voci” del veicolo (dati tecnici e immatricolazione), le generalità del proprietario, e le informazioni, da parte del Pubblico Registro Automobilistico, relative allo stato giuridico-patrimoniale del mezzo (eventuali ipoteche o privilegi, provvedimenti amministrativi e giudiziari – come ad esempio il fermo amministrativo – che ricadono sul proprietario e incidono sulla disponibilità del mezzo) nonché la sua cessazione dalla circolazione (demolizione) così come la radiazione per esportazione.

Dove e come richiedere il passaggio di proprietà:

La richiesta per il passaggio di proprietà – può anche essere effettuata da un incaricato del diretto interessato, chiaramente previa delega scritta – va presentata presso uno STA-Sportello Telematico dell’Automobilista, disponibile presso le delegazioni ACI, le sedi provinciali della Motorizzazione Civile o le agenzie di pratiche auto abilitate. Oppure può essere presentata in Comune: in questo caso, bisogna prima di tutto farsi autenticare la firma, aggiungere una marca da bollo da 16 euro. La richiesta del nuovo Certificato di proprietà e l’aggiornamento della carta di circolazione vanno sempre effettuati entro 60 giorni. Chi dispone del certificato di proprietà del veicolo o del Documento Unico di Circolazione deve sostenere quanto segue:

  • Costo di 181 euro per l’imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), per gli autoveicoli e le autovetture fino a 53 kW di potenza massima (4,21 euro per ogni kW in più): va tenuto conto che le amministrazioni provinciali possono applicare fino al 30% di maggiorazione dell’IPT;
  • Emolumenti ACI per 27 euro;
  • Diritti di Motorizzazione Civile per 10,20 euro;
  • Imposta di bollo da 16 euro per l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • Imposta di bollo da 32 euro per l’iscrizione del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.

Imposta Provinciale di Ttrascrizione: cos’è, come si applica e calcolo del cost

Il pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione riguarda anche le auto storiche (cioè, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, le vetture ultratrentennali e quelle considerate di rilevante interesse storico-collezionistico oppure comprese nei Registri storici Fiat, Lancia e Alfa Romeo): in questi casi, l’IPT ridotta è di 51,65 euro.

Dopo i sessanta giorni utili se l’acquirente non ha ancora trascritto l’avvenuto passaggio, va tenuto conto che si tratta di un passaggio molto importante in quanto tutela il venditore da ciò che potrebbe accadere dopo la vendita, e che potrebbe anche danneggiare l’incolpevole “ex proprietario”: basti pensare al mancato pagamento della tassa di proprietà da parte del nuovo acquirente del veicolo, oppure alle multe, che in prima battuta vengono addebitate al precedente proprietario. Nel caso del bollo auto, quest’ultimo viene esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ai periodi di imposta successivi alla vendita del bene registrato. Tuttavia, nel caso delle contravvenzioni bisogna, ad ogni ricevimento di verbale o sollecito, farsi carico di presentare ricorso al giudice o istanza alla pubblica amministrazione.

Per questo la legge, ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, sanziona chi, dopo avere acquistato un veicolo usato, non abbia provveduto per tempo ad ufficializzare il passaggio di proprietà:

  • Da 728 euro a 3.636 euro: Mancato rispetto delle formalità di trasferimento di proprietà e cambio di residenza;
  • Da 364 euro a 1.817 euro: Mancato aggiornamento o rinnovo della carta di circolazione più la sanzione accessoria del ritiro del della carta di circolazione.
Condividi questo articolo!