Introdotto dal Governo Monti attraverso l’articolo 6 della Legge n.214 del 23/12/2011, il superbollo è una tassa gravante soltanto sui proprietari di alcuni veicoli. A differenza del bollo auto il versamento non è a favore delle Regioni di residenza, ma dello Stato. La tassa automobilistica spetta infatti ai possessori di autoveicoli e motoveicoli immatricolati al PRA, mentre l’addizionale erariale è prevista per le autovetture definite di lusso e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Tutto ruota intorno ai KW dell’automobile, verificabili sul libretto di circolazione. Chi ha immatricolato la propria entro il 10 novembre 2011 (il 6 luglio di quell’anno è stata introdotta la norma all’interno del Decreto Salva Italia) è chiamato a pagare 10 euro in più per ogni KW superiore ai 225. L’eccedenza comporta una maggiorazione già da 185 KW (pari a 251,6 cavalli) per le vetture registrate dal 2012 e l’importo sale a 20 euro. Sono tenuti al pagamento coloro che risultano al PRA, alla scadenza del termine utile alla corresponsione annuale, proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria del mezzo. L’importo è conteggiato sull’intero anno, indipendentemente dal mese in cui si acquista l’auto. Per il calcolo è suggerito servirsi di questo strumento.
L’addizionale erariale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione del veicolo (che si intende coincidere con quella di immatricolazione) rispettivamente del 40%, 70% e 85% sul totale dovuto. Dopo 20 anni dalla costruzione non si dovrà più provvedere al versamento.
Sono esentati dal pagamento, oltre ai proprietari di mezzi con potenza inferiore ai 185 KW, i contribuenti che hanno ceduto il loro prima della scadenza annuale del bollo, che usufruiscono di un regime di esenzione o dell’interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche oppure che possiedono un veicolo storico.
La scadenza corrisponde a quella del bollo: 31 gennaio 2018. Per i più distratti c’è comunque la possibilità di mettersi in regola. Entro un anno la sanzione da aggiungere è pari al 3,75% del costo dovuto. Il pagamento è effettuabile tramite modello “F24 elementi identificativi” utilizzando il codice tributo “3364” in banca o alle poste. In caso di versamento tardivo andranno aggiunti i codici “3365” (sanzioni) e “3366” (interessi).
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