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Bollo auto: quando scatta il fermo amministrativo?

Il bollo auto è un’imposta che ciascun possessore di automobile iscritta al PRA è tenuto a pagare annualmente. L’introduzione dell’articolo 7 della legge n.99 del 23 luglio 2009 l’ha resa una tassa automobilistica sul possesso del bene, pertanto spettante a tutti i proprietari, e non più sul mero utilizzo dello stesso. Sul calcolo del suo costo incidono diverse variabili (caratteristiche, potenza e classe di emissioni inquinanti del veicolo oltre a regione di residenza del proprietario), mentre dal suo pagamento sono esentate alcune categorie come i possessori d’auto d’epoca, i disabili psichici o mentali con indennità di accompagnamento, i non vedenti, i sordomuti e gli invalidi permanenti. Cosa accade, invece, se non si paga il bollo auto? E quando scatta il fermo amministrativo del veicolo? Ve lo spieghiamo noi.

Quando e come pagare il bollo auto

Il bollo auto va tassativamente pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione del veicolo. Soltanto se questo viene immatricolato negli ultimi giorni del mese, si potrà provvedere al versamento nel mese successivo. Dopo il primo anno il pagamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza. Il versamento è effettuabile online (a seconda delle Regioni), presso uffici postali, ACI, agenzie di pratiche auto, tabaccherie Lottomatica.  

Chi non paga il bollo, al contrario di chi non è in regola con l’assicurazione auto, può però circolare su strada. Solo l’intervento del fermo amministrativo impone, concretamente, il divieto di utilizzo della macchina. Prima che questo scatti, tuttavia, possono addirittura accumularsi anni di ritardo.

Bollo auto: come e quando avviene il fermo amministrativo

Il fermo amministrativo, come detto, non avviene immediatamente in caso di mancato pagamento del bollo auto. Il soggetto destinatario della misura, infatti, deve prima di tutto ricevere una notifica: l’avviso di accertamento.  La Regione inoltra una diffida al contribuente mettendolo in mora e chiedendogli il pagamento degli arretrati. Soltanto se questa lettera arriva dopo tre anni – a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il bollo – il credito vantato dalla Regione cade in prescrizione. Dopo tre anni di arretrati nel pagamento del bollo auto, invece, si va incontro alla radiazione del veicolo dal PRA.

Dopo aver inoltrato l’avviso di accertamento, la Regione di competenza compila un documento (il ruolo) nel quale rende noto il credito vantato e lo comunica all’Agente della Riscossione per ottenere il recupero coattivo, ovvero il fermo amministrativo o il pignoramento dei beni. Il primo viene generalmente “preferito” in quanto si tratta di somme di denaro non elevate e che, di fatto, non consentono né di ipotecare né di pignorare eventuali beni immobiliari. Inoltre si considera una misura certa, poiché l’automobile è senza dubbio un bene di proprietà del debitore.

Come pagare bollo auto scaduto da anni

Una volta ricevuta la cartella di pagamento, il debitore ha 60 giorni di tempo per ottemperare al pagamento. A questo punto potrà mettersi in regola pagando il debito, oppure chiedere una rateizzazione dello stesso o, ancora, impedire l’iscrizione del fermo sull’auto utilizzata per il lavoro. Quest’ultima fattispecie può essere accettata soltanto se viene dimostrata l’effettiva correlazione tra la necessità dell’utilizzo del mezzo e l’esercizio dell’attività professionale. Soddisfacendo una di queste tre condizioni, l’insolvente scongiurerà il pericolo del fermo amministrativo.   

Dal fermo amministrativo alla confisca

Se ciò non avviene dopo la scadenza dei 60 giorni, tuttavia, il debitore ha un’ultima chance per salvarsi. A questo punto, di fatti, l’esattore ha l’obbligo di notificare il preavviso di fermo amministrativo. Questo preavviso è necessario per dare all’insolvente un’ultima possibilità per mettersi in regola. Una volta inoltrato devono decorrere ulteriori 30 giorni prima di poter iscrivere il fermo. Qualora si continui ad incorrere in illecito, ovvero a circolare nonostante la cancellazione dal PRA, la multa prevista oscilla da 776 a 3.111 euro ed è prevista anche la confisca dell’auto che diventerà, a quel punto, di proprietà dello Stato.

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