La c.d. patente a punti viene rilasciata una volta superato l’esame di abilitazione alla guida. Questa abilitazione però non è intangibile.
Infatti, l’automobilista che incorre in alcune violazioni al codice della strada, riceve – oltre alla sanzione principale del pagamento di una somma – anche la sanzione accessoria della decurtazione di alcuni punti della patente.
Eh si! Infatti, la patente a punti, al momento del suo rilascio al titolare, è dotata di un “capitale” di venti punti.
Questi punti, tuttavia, possono decrescere fino ad azzerarsi, se l’automobilista incorre in sanzioni al codice della strada per comportamenti alla guida ritenuti pericolosi.
Per intenderci: la multa per divieto di sosta non prevede la sanzione accessoria della decurtazione di punti della patente, ma l’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso o la guida mentre si parla al cellulare, si.
Il sistema è stato introdotto nel 2003, in considerazione del fatto che è più efficace rendere difficile o addirittura impedire la circolazione agli automobilisti indisciplinati, piuttosto che comminare loro delle sanzioni pecuniarie che non avrebbero risolto il problema della pericolosità della circolazione stradale. Il sistema della patente a punti d’altra parte era in vigore già da tempo in molti altri paesi, con risultati positivi.
L’art. 126-bis del Codice della Strada prevede che: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti.”
I venti punti sono annotati nell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida prevista dall’articolo 225 e disciplinata dall’art. 226 del C.d.S.
L’art. 126-bis contiene una tabella con l’indicazione dei punti che vengono sottratti per ogni violazione al codice della strada.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui alla tabella indicata, possono essere decurtati un massimo di quindici punti, tranne nel caso in cui sia prevista la sospensione o la revoca della patente.
La decurtazione dei punti avviene tramite la comunicazione che ne da all’Anagrafe l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione, ma se è mancata l’identificazione di costui, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire il nominativo del conducente è soggetto a sua volta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 286,00 a € 1.142,00.
Ogni variazione di punteggio della patente a punti è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e ciascun patentato può controllare in tempo reale lo stato della propria patente registrandosi al sito “Il Portale dell’Automobilista”.
Esistono due sistemi: i corsi di aggiornamento e la guida virtuosa per due anni.
Se si vogliono recuperare subito i punti perduti (a meno che il punteggio non sia completamente esaurito), è necessario frequentare dei corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri: ciò consente di riacquistare 6 punti.
Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
Attenzione però: la semplice frequenza ai corsi non basta: la riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame.
Invece, se nel periodo di due anni non si commettono violazioni da cui derivi la decurtazione del punteggio, allora l’Anagrafe attribuirà all’automobilista virtuoso il completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. In altre parole, l’automobilista che guida sempre con prudenza e non riceve multe potrà avere al massimo 30 punti.
In caso di perdita totale dei punti della patente, o di violazioni più gravi.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128 C.d.S.
Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. La necessità di sottoporsi all’esame di idoneità viene comunicata per iscritto.
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida sarà sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
Infine, il regime normativo più severo per i neo patentati.
La legge stabilisce infatti che per le patenti a punti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella tabella, per ogni singola violazione, siano raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti.
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