Quando si prende una multa per divieto di sosta di prassi si hanno 5 giorni per pagare la multa al 30% di sconto, ma con l’introduzione del pagamento online di PagoPA alcuni Comuni hanno sospeso la possibilità di pagare con la scontistica entro i 5 giorni dalla ricezione della multa. Infatti in un caso specifico, la multa aveva in se la possibilità di pagare attraverso il QR Code che mandava al sito PagoPa del comune di riferimento e non c’era la possibilità di pagare con il 30% in meno della somma.
Sappiamo che in realtà la preavviso di multa sul tergicristalli non è la multa reale ma è appunto l’avviso che si riceverà successivamente la multa reale per l’infrazione a casa propria. Inoltre è importante sapere che se entro 90 giorni non avviene la notifica reale la multa può essere considerata annullata.
È risaputo che le 15/20 euro in meno delle spese di notifica si possono risparmiare se appunto si paga la multa entro i 5 giorni dal preavviso sul tergicristalli. È importante sottolineare che se si paga il preavviso non si ha il diritto di ricorso in caso di multa illegittima e non dovuta. Il consiglio che Tiassisto24 può darvi è di far valutare dai nostri esperti del servizio HelpMulte24 il preavviso della sanzione prima di effettuare il pagamento, in caso sarà ricorribile vi aiuteremo con tutte le pratiche necessarie.
Nel caso della multa in divieto di sosta, il termine dei 5 giorni per fruire dello sconto del 30% non decorre da quando il preavviso viene messo sul tergicristalli ma da quando il verbale viene notificato a casa. Ciò non toglie, chiaramente, che se il pagamento dovesse intervenire prima della notifica, il trasgressore godrebbe sempre dello sconto del 30% e risparmierebbe anche sulle spese di notifica.
La multa per divieto di sosta però costituisce un’eccezione. Difatti, come anticipato, il preavviso di contravvenzione non costituisce una notifica vera e propria. Né potrebbe essere diversamente visto che l’amministrazione non potrebbe disporre della prova di aver effettivamente consegnato l’atto al trasgressore, non avendo questi firmato alcuna accettazione. E del resto ben potrebbe essere che il verbale venga sottratto da qualcuno o portato via dal vento. Ecco perché si procede sempre alla notifica a casa (salvo che, nel frattempo, intervenga il pagamento).
Come noto, chi paga la multa entro i primi 5 giorni può fruire dello sconto del 30% sull’importo indicato in verbale. Il termine decorre sempre dalla data di notifica del verbale. Se il verbale viene consegnato immediatamente all’automobilista (nel caso cioè di contestazione immediata), non ci sarà alcuna notifica e il termine per il pagamento decorre da tale momento.
L’eventualità di non pagare subito la multa per divieto di sosta consente di sperare che l’amministrazione non rispetti il termine per la notifica di 90 giorni, determinando così la nullità del verbale. Certo, ciò non basterebbe: bisognerebbe comunque fare poi ricorso al giudice di pace o al prefetto, per ricevere il ricorso e sperare che venga accettato.
Come anticipato, il termine per notificare la multa è di 90 giorni dalla data dell’infrazione. Ciò che rileva, ai fini della verifica del rispetto di tale termine, è la data in cui l’agente accertatore consegna la raccomandata all’ufficio postale (e non quando quest’ultima viene effettivamente portata dal portalettere al destinatario). Dunque, se la multa viene spedita prima dei 90 giorni dall’infrazione ma viene materialmente consegnata dopo, la notifica è comunque corretta.
Passati i 5 giorni, si hanno 60 giorni dalla ricezione del verbale della multa per pagarla in misura ridotta. Lo stesso discorso vale per il computo del termine per fare ricorso, termine di 60 giorni. Questo decorre dal giorno di effettiva notifica del verbale, ossia da quando la raccomandata viene consegnata al destinatario presso il suo domicilio.
Ricevere una multa non è mai una cosa che rende felici gli automobilisti per questo vi consigliamo sempre di seguire il Codice della Strada o in alternativa chiedere consiglio al nostro servizio HelpMulte24 per ricevere eventuali delucidazioni.
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