Se si riceve una multa e si decide di pagarla, quali sono le modalità di pagamento? Come spesso accade in Italia ci sono molte opzioni alcune delle quali anche poco conosciute. Che vanno dal pagamento scontato a quello a rate, fino ad arrivare alla conversione in lavori socialmente utili.
Le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada variano da un minimo ad un massimo e la legge prevede, come regola generale, che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito in casi considerati gravi come quando il guidatore:
-non si sia fermato su invito delle forze dell’ordine
-non abbia esibito i documenti obbligatori alla circolazione
-abbia circolato con un mezzo munito di targa non propria o di targa contraffatta
-guida senza patente
-trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
-inversione del senso di marcia su autostrade o stradale extraurbane.
Pagando entro 5 giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica), è possibile usufruire di un riduzione del 30% sul totale della multa.
La riduzione è applicabile solo alle sanzioni per le quali è previsto il pagamento in misura ridotta (come spiegato prima) e sono escluse le sanzioni a cui è associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida.
Se l’automobilista si sbaglia e invia il pagamento ridotto in ritardo, ovvero dopo la scadenza dei 5 giorni, è possibile integrarlo con la differenza rispetto all’intero, entro il 60°giorno dalla notifica del verbale.
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Dopo lo scadere dei sessanta giorni, se l’automobilista non ha presentato ricorso, la sanzione subisce un aumento pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge. E se continua a non essere pagata viene convertita in cartella esattoriale entro cinque anni dalla notifica del verbale. Se la multa viene commutata in cartella esattoriale, l’automobilista dovrà pagare oltre alla sanzione e alle maggiorazioni previste dalla legge, anche i compensi dell’esattore e dei diritti di notifica della cartella esattoriale.
Se anche in questo caso si continua a non pagare, si può incorrere nelle procedure esecutive previste dalla legge quali fermo dell’auto, pignoramento o addirittura ipoteca sulla casa nonché l’addebito di ulteriori spese e interessi di mora.
Nel caso si riceva una cartella esattoriale che si ritiene ingiusta o per una sanzione mai notificata, si può avviare un’opposizione presso il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Le sanzioni gravano principalmente sull’autore dell’infrazione, che è quindi obbligato principale, vengono però considerati responsabili solidalmente, rispetto al pagamento della sanzione pecuniaria anche:
-il proprietario del veicolo o usufruttuario, a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro al sua volontà;
-la società di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
-il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di ciclomotori
-chi ha autorità o compiti di vigilanza su una persona capace di intendere e volere, qualora quest’ultima commetta l’infrazione, salvo il caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
-l’amministratore l’imprenditore il titolare dell’impresa o associazione il cui dipendente ha commesso l’infrazione.
se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanziona, libera l’obbligato principale da tale obbligo, ma può rivalersi su di lui per ottenere un rimborso.
Se un’automobilista paga una multa in ritardo anche solo di un giorno o in maniera insufficiente anche solo di un euro, la sanzione è considerata come non pagata e quindi si può incorrere in tutti gli aggravanti descritti precedentemente.
Poiché la multa è considerata non pagata, viene addebitata la metà del massimo della sanzione relativa. In questi casi, per evitare l’emissione della cartella esattoriale quello che si può fare è richiedere la decurtazione della somma già pagata all’ente impositore o a Equitalia, se la pratica di riscossione fosse già passata all’esattore pubblico.
Anche le multe possono andare in prescrizione e il periodo di prescrizione nel caso della riscossione della somma dovuta alla sanzione è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione.
La legge prevede che il termine di prescrizione possa essere interrotto (con conseguente ripartenza) dalla notifica di qualsiasi atto inerente la multa, quindi, nel caso delle multe, dalla notifica del verbale entro i 90 giorni.
La prescrizione quinquennale riguarda principalmente l’emissione della cartella esattoriale, che deve venir notificata, ovvero consegnata al messo comunale dalle poste, entro cinque anni dalla notifica del verbale stesso.
Le multe possono essere anche rateizzate o convertite in lavoro socialmente utile. Se sei interessato all’argomento ti invitiamo a leggere questi due articoli.
Come convertire una multa in lavoro socialmente utile
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