Il decreto del Mise alza il punto base per permanenti e temporanee

microlesioni

Con il decreto 6 giugno del Mise, a firma del ministro Flavio Zanonato e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale 138, salgono i valori del punto base per le microlesioni da incidente stradale/nautico.
Il parametro per il danno biologico permanente aumenta da 783,33 a 791,95 euro, mentre per il danno biologico temporaneo il riferimento del primo punto arriva a 46,20 euro, 50 centesimi in più del valore fissato con il precedente decreto Mise, entrato in vigore il 1°aprile dello scorso anno.
L’aggiornamento annuale degli importi è previsto dal Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005) ma, per una serie di traversie nell’iter regolamentare non ancora risolte, la fissazione del punto base riguarda solo le «lesioni di lieve entità» (articolo 139, da 1 a 9 punti) e non invece il «danno biologico per lesioni di non lieve entità» (articolo 138).
Per i casi più gravi (cioè da 10 a 100 punti di invalidità) anche la Cassazione – nella lunga attesa – ha ormai da tempo sdoganato con valore erga omnes le tabelle di Milano, a partire dalla sentenza 12408/11 (secondo cui «non solo sono legittime, ma evitano un uso squilibrato del concetto di “equità” e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini»), orientamento poi ribadito dalla decisione 19376/12 del novembre dello scorso anno.
Il calcolo del risarcimento del danno per le «microlesioni permanenti » è piuttosto articolato: mentre per il punto “secco” la liquidazione corrisponde al valore base (eventualmente abbattuto solo dal fattore anagrafico: lo 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno) per le quote fino a 5 punti si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1/10 per ogni punto. Così, per una invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 il coefficiente è 1,2, fino a 1,5 per cinque punti. Il coefficiente massimo arriva a 2,3 per le lesioni permanenti di 9 punti. In ogni caso il giudice può, con adeguata motivazione, aumentare il risarcimento fino al 20 per cento.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-14&atto.codiceRedazionale=13A05124&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario&nmll=2707

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