il Regolamento europeo 2019/2144 che impone, a partire da luglio 2022, l’adozione per tutti i veicoli nuovi della scatola nera chiamata anche Dash Cam, un dispositivo analogo a quello presente sugli aerei che consentirà di registrare i dati relativi al comportamento di un’auto e, quindi, di ricostruire dinamiche e responsabilità in caso di sinistro. La sicurezza stradale è un tema sempre attuale, spesso richiamato a gran voce sia dagli automobilisti sia dagli enti istituzionali che si occupano di tutelare la salute e ridurre i rischi quotidiani sulle strade. C’è tuttavia un altro dispositivo che vale la pena considerare e su cui fare chiarezza. Si tratta della Dash Cam, la telecamera di sicurezza in grado di registrare ciò che avviene davanti ai veicoli.

È legale utilizzare le immagini registrate dalla Dash Cam? Possono essere utilizzate in caso di incidente? Ecco quali sono i vantaggi e i limiti imposti dalle normative:

DASH CAM: COS’È E A COSA SERVE:

I dispositivi di registrazione video all’interno delle auto possono davvero rappresentare una garanzia contro i sinistri? Ecco tutto quello che c’è da sapere per non violare le normative.

Le dash cam sono delle telecamere compatte che si installano sul cruscotto o sul parabrezza delle auto (volendo anche sul lunotto) per registrare tutto quello che avviene in tempo reale davanti a un veicolo, sia quando esso è in movimento, sia che si trovi in sosta. Il dispositivo, utilizzato spesso anche dai motociclisti sui caschi, è solitamente dotato di una memoria estraibile e registra tutto ciò che avviene nella direzione di marcia sovrascrivendo i dati in maniera automatica una volta raggiunto il limite di memoria, senza interrompere la ripresa. Sarà capitato molte volte di imbattersi in video in cui incidenti o episodi più o meno curiosi siano stati registrati da un dispositivo simile. Occorre tuttavia specificare che non bisogna confondere questo strumento con la telecamera anteriore di parcheggio, in quanto quest’ultima è da considerarsi come mero ausilio alla guida privo di qualsiasi forma di registrazione.

USO DELLA DASH CAM IN CASO DI INCIDENTE:

L’utilizzo della dash cam, per chi ne fa uso, è spesso finalizzata a ottenere prova in caso di sinistro in cui si venga coinvolti direttamente o indirettamente. In questo caso la domanda sorge spontanea: alla luce dei divieti derivanti dalla tutela della privacy, le riprese valgono come prova per gli enti assicurativi o in caso di processo in seguito a un incidente? Per fugare ogni dubbio è essenziale citare l’articolo 2.712 del Codice Civile in tema di riproduzioni meccaniche: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. In sostanza, qualsiasi tipo di contenuto può essere utilizzato come “prova atipica” qualora non venisse contestato dalla parte accusata di inattendibilità o di manipolazione a posteriori. In ogni caso, un video è soggetto alla valutazione del giudice secondo il suo “prudente apprezzamento”, che deciderà se un filmato può essere ammesso o meno come prova processuale.

DASH CAM:COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA:

Nessun divieto di utilizzare oggetti se questi non limitano il campo visivo del conducente e la liberta di movimento dello stesso. La dash cam, quindi, se posizionata in modo corretto non è vietata da nessuna norma. L’utilizzo della dash cam non è regolamentato in senso stretto, in quanto non risulta esserci una norma ad hoc dedicata a tali dispositivi di ripresa. Allargando il campo, tuttavia, è utile menzionare l’Art. 141 del Codice della Strada che cita quanto segue:

“Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. A rafforzare il concetto anche l’Art. 169: “In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. 

L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI CAPTATE DALLA DASH CAM

La pubblicazione e la condivisione dei contenuti, inoltre, è illegale se nelle riprese sono distinguibili volti di persone e targhe di auto, moto, o di qualsiasi mezzo circolante. L’unico modo per condividere o pubblicare i contenuti video registrati, quindi, è quello di oscurare preventivamente in post produzione qualsiasi dato sensibile riconducibile a una persona fisica o di ottenere il consenso di chi è stato immortalato nella ripresa. Se la sua installazione, come visto, deve avvenire in ottemperanza delle norme sopracitate, merita un discorso diverso l’utilizzo delle immagini registrate sul dispositivo. Questi contenuti sono soggetti alle normative europee sulla privacy e quindi il titolare della dash cam può effettuare registrazioni video ma è responsabile della loro conservazione e dell’eventuale diffusione.

Fonte: Gazzetta.it

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