Negli ultimi giorni la notizia di un’imminente modifica del Codice della Strada ha suscitato, erroneamente, panico tra gli automobilisti italiani. Andiamo con ordine, ma chiariamo fin dal principio che non tutti gli automobilisti sono tenuti ad aggiornare la carta di circolazione del proprio veicolo.
La voce che un aggiornamento dell’articolo 94 del C.d.S., che definisce le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario, costringesse gli automobilisti che guidano un veicolo non di proprietà ad aggiornare l’intestazione della carta di circolazione è errata. Sarebbe corretto parlare di notizia incompleta: in effetti una circolare rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti fornisce chiarimenti utili a regolamentare situazioni particolari di utilizzo prolungato di un veicolo non di proprietà.
Introdotto dalla legge n.120 del 2010, che entrerà in vigore il 3 novembre di quest’anno, il “nuovo” articolo 94 del C.d.s. ha come obiettivo quello di regolamentare e aggiornare i dati dei veicoli soggetti a Leasing, a contratti Rent to Buy, in locazione senza conducente o facenti parte del patrimonio di un trust. Situazioni che quasi sempre coinvolgono società o liberi professionisti e non il semplice cittadino.
Le disposizioni ministeriali, che entreranno in vigore da lunedì 3 novembre, non avranno valore retroattivo e la maggior parte degli automobilisti potrà dormire sonni tranquilli. Quindi gli automobilisti che, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, guidano un veicolo non di proprietà o che sono in possesso di una documentazione non aggiornata non dovranno preoccuparsi di nulla.
Sono esentati dall’aggiornamento della carta di circolazioni tutti gli automobilisti che, pur guidando un veicolo non di proprietà per un periodo superiore ai 30 giorni, hanno la medesima residenza dell’intestatario del veicolo. In pratica chi guida il veicolo intestato al genitore, al figlio o alla moglie non dovrà modificare l’intestazione della carta di circolazione.
I soggetti che non osserveranno le disposizioni ministeriali saranno soggetti a sanzioni amministrative , che comporteranno un pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526. Le ammende non differiscono da quelle previste per la violazione della precedente versione dell’art.94, ma nei casi più complicati può essere disposto il ritiro della carta di circolazione.
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