Molte sono le domande che affliggono un automobilista quando riceve una multa che non ritiene di essersi meritato, prima fra tutte:
Procedo con il ricorso multa o pago l’importo con lo sconto?
Ebbene prima di tutto bisogna dire che se si paga la multa, con o senza sconto, non è più possibile avviare una pratica di ricorso. Quindi, valutate bene la vostra situazione specialmente se si è ricevuta più di una multa nel corso dell’anno.
E’ vero, quindi, che se ho ricevuto più di 3 multe in un anno devo rifare l’esame della patente?
La norma dell’art. 126bis, sesto comma, del Codice della Strada stabilisce che il titolare della patente qualora, dopo la notifica di una prima violazione che comporti la decurtazione di almeno 5 punti patente, commetta nell’arco di dodici mesi dalla prima violazione, altre due violazioni che comportino la decurtazione di 5 punti ciascuna, deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica prevista dall’art.128 Codice della Strada.
Se, poi, si decide di procedere con la contestazione della multa il nostro automobilista si chiederà:
Come fare ricorso?
Dipende se si vuole procedere presso il giudice di pace o presso il prefetto. Il ricorso al Prefetto è un ricorso ad un’autorità amministrativa; il ricorso al Giudice di Pace è un ricorso ad un’autorità giudiziaria. In pratica, se il Prefetto respinge il ricorso posso ancora andare dal Giudice di Pace, ma non posso fare l’inverso.
Cosa succede se perdo il ricorso multa?
Questo dipende dal tipo di ricorso effettuato, se dal prefetto o dal Giudice di Pace.
Cosa succede se perdo il ricorso dal Prefetto?
Se il Prefetto respinge il ricorso condanna al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo.
Cosa succede se perdo il ricorso dal Giudice di Pace?
Se il ricorso presso il Giudice di Pace non viene accolto, il Codice della Strada prevede che venga assegnata una sanzione non inferiore al minimo edittale, inoltre può essere stabilita dal giudice anche una somma superiore e il pagamento delle spese di lite sostenute dall’ente che ha emesso il verbale se si è costituito in giudizio.
Come faccio a sapere quando è possibile fare ricorso?
I casi in cui si può tentare un ricorso sono molti, specialmente se nella multa è presente un cosiddetto vizio di forma. Presupposti frequenti di ricorso multa possono essere:
- Se una multa riporta dati errati, quali numero di targa, modello dell’auto o nome del conducente.
- Se la multa non riporta la data e l’ora nelle quali hai commesso l’infrazione.
- Se viene notificata oltre novanta giorni da quando hai commesso l’infrazione o se viene consegnata al portiere dello stabile in cui abiti e non vi è scritto che chi ha effettuato la consegna ha prima provato a cercarti. Bisogna ricordare che il termine di 90 giorni però si riferisce alla data di consegna del verbale all’organo postale.
- Se ti viene elevata una multa e ti trovavi altrove, rispetto al luogo indicato dal verbale, puoi contestarla solo se puoi provare di non essere stato lì (è necessaria la procedura di “querela di falso”: una causa vera e propria con la partecipazione del Pubblico Ministero, perché il risultato è di sovvertire l’attendibilità privilegiata che hanno le dichiarazioni dei Pubblici Ufficiali)
- Se hai ricevuto una multa sulle strisce blu per non avere pagato il parcheggio, la multa è contestabile solo se puoi dimostrare che i parchimetri della zona erano guasti.
- Se una multa viene elevata da un’ausiliare del traffico e questa non riguarda la sosta o la fermata del veicolo.
- Se hai ricevuto una multa e puoi provare che eri in stato di necessità.
- Se hai ricevuto una cartella esattoriale, senza aver mai ricevuto la notifica della multa a cui è riferita, si può far ricorso per mancata notifica della sanzione amministrativa. In questo caso specifico è compito del Comune produrre l’avvenuta notifica del verbale.
- Se hai ricevuto più multe per la stessa infrazione ed il reato è esattamente identico.
- Se hai ricevuto una multa con autovelox non revisionato.
- Se hai ricevuto una multa con autovelox non era segnalato, la multa può essere contestata solo in alcuni casi: la legge (Codice della strada legge 120/10, articolo 25, comma 2) impone che il rilevatore di velocità sia segnalato con un cartello almeno un km prima dell’apparecchio solo per i macchinari fissi. Per quanto riguarda le pattuglie non vi è alcun vincolo giuridico se non quello di verificare che entro 4 km ci sia un cartello che indica la possibilità che la velocità sia controllata.
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