Da qualche giorno diversi utenti di TiAssisto24 e di Avvocati Indipendenti chiedono se sia possibile presentare un unico ricorso contro diverse multe elevate per lo stesso motivo in momenti diversi, anche a persone diverse.

La ragione di questa richiesta sta nel fatto che il cumulo di domande consente un risparmio di costi per l’accesso alla Giustizia: infatti con un unico ricorso si pagherebbe un solo contributo unificato.

La risposta non è semplice perché non esiste una norma specifica che regola questo caso.

La risposta di Avvocati Indipendenti

Il team di Avvocati Indipendenti – interrogato sul punto – ha chiarito: il cumulo di domande contro la stessa parte è consentito in linea generale dalla norma dell’art. 104 c.p.c.

In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, tuttavia, gli unici precedenti specifici rinvenuti fanno riferimento a ricorso avverso una cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni e non ad un ricorso avente ad oggetto distinti atti amministrativi (cfr. Cass. sez. lav. 26.03.2007 n. 7294; Cass. Sez. II ord. 21.03.2001 n. 6463, Casi. Sez. VI ord. 07.02.2017 n. 3156).

Ciò detto, va anche precisato che il cumulo di domande relative a multe elevate per violazioni commesse in momenti diversi non può beneficiare – in caso di rigetto del ricorso – del c.d. “cumulo giuridico” con il relativo sconto di pena (prevista dall’art. 8 L. 689/81), perché questo è possibile soltanto quando con un’azione (o un omissione) si violano diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Quindi l’azione deve essere unica, come precisato dall’ordinanza della Cass. 23881 del 2011.

Qualora tuttavia il cumulo sia costituito da domande di diversi ricorrenti (i quali ad esempio impugnino diverse sanzioni contro lo stesso Comune), la situazione si può complicare processualmente, perché per il giudice di fronte ad una controversia particolarmente complessa – oppure a seguito dell’eccezione della controparte – potrebbe decidere la separazione delle cause ex art. 103, 2^ comma, c.p.c., con buona pace del risparmio sui costi del processo.

La scelta dunque non è scontata e va valutata con grande attenzione.

 

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Avvocati Indipendenti

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