Fermo amministrativo dell’automobile. Una cosa è sicura: le multe sono una preoccupazione per tutti gli automobilisti.
Se alla multa segue il fermo amministrativo dell’automobile, la preoccupazione diventa un incubo, come abbiamo notato in tanti nostri interventi cfr. (multe e gps).
Chi può dire di non esservi mai visto notificare una sanzione che poi, con il tempo, è aumentata del doppio o anche di più, fino a raggiungere cifre che diventano fuori controllo (un caso eccezionale: multe a Roma in Via di Portonaccio).
A quel punto l’ente esattore per incassare le somme ad esso dovute, procedere con il fermo amministrativo dell’automobile.
Prima però è tenuto ad inviare una comunicazione al proprietario dell’automobile, ma se la cartella esattoriale non è mai stata notificata, l’eventuale successivo fermo amministrativo è illegittimo.
Una sentenza molto importante.
Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza 7280/2017 in ha stabilito che ha ragione il cittadino che aveva contestato un fermo emesso in seguito a un debito di oltre 13 mila euro, perché l’ente, in questo caso, aveva cercato di riscuotere il vecchio credito con 19 cartelle esattoriali non inviate ai sensi della legge, procedendo poi al fermo amministrativo, che però in questo non poteva essere applicato in quanto non c’era stato il preavviso corretto.
Nella sentenza il giudice rileva anche la prescrizione dei crediti e dichiara, di fatto, il fermo illegittimo. Un decisione che ha salvato il proprietario dell’automobile: se invece la cartella esattoriale fosse stata inviata in modo corretto, l’automobilista avrebbe dovuto pagare per eliminare la ganasce fiscali.
La sentenza, oltre ad essere storica, chiarisce anche altri punti. E’ ammissibile, ad esempio, l’impugnazione della cartella che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.
Inoltre, sempre in base alla sentenza emessa dal giudice, il fermo amministrativo di beni mobili registrati come l’automobile non ha natura di espropriazione forzata, ma di procedura ad essa alternativa a cui sono applicabili le regole del rito di cognizione ordinario.
#dallapartedellautomobilista
#dallapartedellalegge
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