Ricorso al Prefetto e multe prese durante un viaggio.
Il ricorso: la spiacevole conseguenza di una vacanza
Un ricorso al Prefetto è la conseguenza che può capitare dopo avere fatto un viaggio in automobile con la famiglia o con gli amici, lontano da casa se durante il tragitto si è presa una multa stradale – che ti sarà recapitata a casa qualche mese dopo – e ritieni che questa sanzione sia ingiusta o illegittima.
Infatti, difficilmente potrai rivolgerti al Giudice di Pace del luogo ormai lontano, ma più facilmente potrai inoltrare un ricorso al Prefetto.
Ogni multa il suo ricorso
Infatti, si tratta di una procedura senza oneri e senza la necessità di gestire il contenzioso anche con la partecipazione a lunghe ed estenuanti udienze.
Un altro vantaggio è che, se non riceverai risposta entro i termini di legge (180 giorni se inoltri il ricorso alla polizia che ha elevato la multa; 210 giorni se, invece, lo inoltri direttamente al Prefetto), la tua istanza si considera accolta e la multa annullata in automatico.
Magari, per maggiore sicurezza e per poter illustrare meglio al Prefetto la fondatezza delle tue ragioni chiedi, nel ricorso, di essere sentito di persona.
Capita spesso però – specie nei Comuni delle Città Metropolitane dove il contenzioso amministrativo è notevole – che il Prefetto non ti convoca per sentire le tue ragioni e, anzi, rigetta l’impugnazione, notificandoti l’ordinanza di ingiunzione di pagamento.
Il precedente in un ricorso al Giudice di Pace
Cosa succede in questi casi?
L’ingiunzione di pagamento si può annullare: a chiarirlo è stata una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3753/2017 del 29 aprile 2017, che riprende un orientamento ben consolidato della Corte Suprema di Cassazione. Il Giudice di Pace ha stabilito che la violazione delle regole procedimentali rende viziato il provvedimento prefettizio perché è stato leso il diritto di difesa del cittadino, diritto che deve essere assicurato anche nei ricorsi c.d. amministrativi.
Ecco l’iter del ricorso
Dunque, l’iter è il seguente:
La multa stradale deve essere ricevuta dall’automobilista entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione. Il termine è rispettato se, entro la scadenza, la polizia (o l’altra autorità che ha elevato il verbale) consegna la raccomandata all’ufficio postale.
Una multa stradale può essere contestata:
- davanti al giudice di Pace: entro 30 giorni dalla sua notifica;
- davanti al Prefetto: entro 60 giorni dalla sua notifica.
Il Ricorso al Giudice di Pace
Davanti al Giudice di Pace bisogna pagare l’importo delle tasse (il cosiddetto contributo unificato) e gestire il contenzioso che procede – come si dice in gergo legale – “ad istanza di parte“.Il giudice è un organo giurisdizionale, quindi terzo e imparziale, ma applica il codice di procedura civile: quindi se il ricorrente dimentica di partecipare all’udienza; oppure all’udienza non fa le giuste richieste istruttorie, è molto probabile che il Giudice di Pace respinga il ricorso. Magari anche con la condanna alle spese della causa.
Il Ricorso al Prefetto invece è gratuito
Il Prefetto invece è un “superiore gerarchico”, quindi tendenzialmente orientato a favore della stessa amministrazione. Davanti al Prefetto non c’è istruttoria come dal Giudice di Pace: c’è solo il diritto di chiedere di essere sentiti di persona per illustrare le proprie ragioni.
3) I tempi: a differenza del Giudice di Pace che non ha limiti di tempo per decidere, Il Prefetto ha l’obbligo di rispondere al ricorso entro termini prefissati dalla legge. In caso di mancata risposta il ricorso si considera accolto e la multa è annullata. I termini variano a seconda di come ’automobilista decide di inoltrare il ricorso:
- il ricorso può essere spedito all’Ente che ha elevato il verbale. In tal caso il Prefetto deve consegnare all’ufficio postale l’ordinanza decisoria entro 180 giorni da quando la polizia ha ricevuto il ricorso;
- il ricorso può essere inoltrato direttamente al Prefetto: in questo caso quest’ultimo ha 210 giorni per decidere (il termine è più lungo perché il Prefetto deve avere il tempo per chiedere all’autorità che ha elevato il verbale i propri chiarimenti).
Se il Prefetto respinge il ricorso, l’automobilista può impugnare l’ordinanza del Prefetto entro i successivi 30 giorni dal ricevimento davanti al Giudice di Pace e si torna alla procedura di cui sopra.
Il c.d. silenzio accoglimento del ricorso
Di norma, se il Prefetto intende annullare la multa lo fa non rispondendo al ricorso poiché, come detto, il silenzio si considera accoglimento.
Se invece il Prefetto intende rigettare il ricorso, deve sempre notificare l’ordinanza; in essa ingiunge il pagamento della multa nella misura ordinaria che può raddoppiare rispetto a quella notificata col verbale a casa dell’automobilista.
Secondo la sentenza del Giudice di Pace di Milano sopra citata, se il cittadino ha chiesto di essere sentito personalmente e il Prefetto non ha fatto corso all’audizione personale, l’ordinanza è illegittima e il giudice di Pace deve annullarla: si ha infatti una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dalla legge a garanzia del diritto di difesa nella fase amministrativa.
L’ultimo orientamento della Corte di Cassazione in materia di ricorsi
Per finire vi segnaliamo che nel 2010 la Corte Suprema di Cassazione ha emesso una sentenza nella quale ha stabilito che il Giudice di Pace che sarà chiamato a valutare l’ordinanza ingiunzione del Prefetto non dovrà limitarsi ad esaminare soltanto l’aspetto formale della mancata audizione dell’automobilista, ma dovrà riesaminare tutti i motivi di ricorso. Dunque un esame completo della controversia a tutti gli effetti.
#dallapartedellautomobilista
#dallapartedellalegge
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