Tempi duri per i tutor. I formatori di professione stiano pur tranquilli. Il riferimento, infatti, è ai dispositivi di misurazione della velocità. Nel 2018 la validità delle loro rilevazioni è stata seriamente messa in discussione, a tutto vantaggio degli automobilisti indisciplinati. O presunti tali.

Nel mese di marzo la Corte d’Appello di Roma ha sancito l’irregolarità del loro utilizzo da parte di Autostrade per l’Italia, ree di aver violato un brevetto depositato nel 1999 dall’azienda toscana Craft. La sentenza ha riconosciuto il plagio e condannato l’azienda a spegnere e rimuovere gli apparecchi attualmente attivi. Inoltre Autostrade per l’Italia dovrà corrispondere a Craft 500 euro per ogni giorno di funzionamento irregolare del tutor. Il pronunciamento verrà impugnato da Autostrade per l’Italia in Cassazione, ma nel frattempo non avrà effetti sugli automobilisti multati che saranno comunque costretti a pagare le ammende ricevute e non si vedranno rimborsate quelle già saldate.

Una sentenza che segna la svolta

Effetti decisamente diversi può avere invece un pronunciamento del Giudice di Pace di Firenze. Chiamato ad esprimersi da un’azienda di trasporti che contestava le multe elevate dal tutor nel territorio di Barberino del Mugello, lungo l’autostrada A1 direttrice Milano/Napoli, in un tratto assoggettato al limite di 80 km/h, questi ha stabilito che il verbale di una multa erogata da un tutor deve necessariamente contenere tutti gli elementi che consentano al destinatario della stessa – ed eventualmente al proprio legale e al giudice dell’opposizione al verbale – di verificare il modo in cui si sia arrivati al dato numerico corrispondente alla velocità rilevato dall’apparecchio.

Tali condizioni devono presentarsi valutando anche l’opportunità di un’eventuale omissione dell’indicazione dell’orario fondamentale UTC. La sua documentazione, come dimostrato in sede di dibattimento, non ha infatti nessuna utilità ai fini della ricostruzione. L’individuazione della “velocità media” contestata all’azienda non riportava infatti i seguenti parametri, basilari – a detta del Giudice di Pace – ai fini della validità della multa.

  •   Indicazione dell’orario in cui il veicolo è transitato sotto il portale d’ingresso.
  •   Numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso.

In mancanza di questi due dati, da aggiungere all’indicazione della lunghezza del percorso controllato, al tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, all’orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e al numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito, il destinatario del provvedimento non può esercitare le garanzie minime del diritto di difesa”.

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