La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe comporterà pene più severe. Disciplinato dall’articolo 186 del Codice della Strada, questo reato è attualmente punito in base alla quantità di alcool assunta e rintracciata. L’inasprimento delle sanzioni, in base alla sentenza 13508/2019 della Corte di Cassazione, riguarderà il tempo in cui il soggetto fermato potrà tornare a guidare.
Guida in stato di ebbrezza: sanzioni
La guida sotto l’influenza dell’alcool viene così sanzionata dagli art 186 e 186-bis Cds:
- Multa da 527 euro a 2.108 euro e sospensione della patente da tre a sei messi per tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l
- Ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno per tasso alcolemico riscontrato tra 0,8 e 1,5 grammi/litro
- Muta da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni per tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
A queste sanzioni bisogna aggiungere che:
- La patente è sempre revocata in caso di recidività dell’infrazione nell’arco di un biennio
- Il veicolo viene confiscato in caso di sentenza con condanna, a meno che appartenga a persona estranea al reato
- L’arresto può essere sostituito dai lavori socialmente utili
Inoltre i conducenti di età inferiore a 21 anni o che abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni, non possono guidare dopo aver bevuto. In caso contrario sono sottoposti alle seguenti sanzioni:
- Multa da 164 euro a 663 euro e decurtazione di cinque punti patente per tasso alcolemico fino a 0,5 g/l
- Sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria per tasso alcolemico compresa tra 0,5 e 0,8 g/l e da un terzo alla metà rispetto a quella ordinaria tra 0,8 g e 1,5 g/l
Guida in stato di ebbrezza: nuovi tempi revoca patente
Inoltre un guidatore che si vede ritirata la patente non può ricandidarsi a guidare prima di tre anni. Secondo quanto stabilito dalla sentenza 13508/2019 della Corte di Cassazione, però, questo periodo è destinato ad allungarsi. La Corte ha infatti stabilito che la data iniziale non deve coincidere con quella di ritiro della vecchia patente, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca. Di fatto il periodo non è più di tre anni, ma molto più lungo.
Intervenendo su quanto riportato nel 3-ter articolo 219 del Codice della Strada, la Corte ha impedito di avviare subito le pratiche per rifare gli esami a chi è incappato nella revoca della patente. La distinzione ha riguardato la sospensione cautelare: il conteggio non deve quindi riguardare quello disposto dalla prefettura subito dopo l’infrazione. Questo periodo deve essere sommato ai tre anni di divieto di ottenere una nuova patente.
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