Nuovo decreto legislativo sulla garanzia di moto e scooter, di cosa si tratta? Si tratta appunto dei diritti e doveri che intercorrono tra venditore di beni, anche di veicoli, e compratore nel momento dell’acquisto, chiamate appunto garanzie che chi vende deve dare a chi acquista, aumentando i suoi diritti e di conseguenza anche i doveri di chi vende. Il decreto legislativo 170/2021 recepisce la direttiva europea che disciplina gli obblighi del venditore (che adesso ha maggiori doveri di prima) e del cliente (che può vantare più diritti). Ecco cosa cambia
Il decreto legislativo 170 del 2021 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/771, ovvero quel provvedimento che disciplina il funzionamento delle garanzie obbligatorie di legge che tutti i produttori di beni (e tra questi rientrano tutti i motoveicoli) devono fornire ai clienti finali. Nella sua difficoltà di interpretazione, la direttiva è comunque molto importante perché elenca diritti e doveri di venditore e cliente, e introduce alcuni principi che è necessario conoscere prima di formalizzare un acquisto.
Al giorno d’oggi le proprietà digitali sono una grande fetta di mercato da non trascurare, si definiscono beni anche quelli immateriali. Nel concetto di “bene” appunto non rientra più solamente l’oggetto materiale, ma anche il prodotto o il servizio digitale, quale può essere l’aggiornamento di un software o di una componente fondamentale per il corretto funzionamento del motoveicolo.
Nel concetto di garanzia descritta nella direttiva si punta a creare un mercato nel quale i beni in commercio siano più durevoli, e quindi i mercati siano più sostenibili. Pertanto, tra le caratteristiche del bene, viene introdotta quella della durabilità, un concetto molto ampio per cui il bene è concepito per mantenere inalterate le sue funzioni e prestazioni richieste in una condizione di uso normale.
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Al fianco dei principi generali, la direttiva esplicita tutti gli obblighi del venditore. Questi è obbligato, al momento della transazione, a informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili necessari a mantenere la conformità del bene acquisito, se il consumatore può aspettarseli automaticamente o se li deve richiedere, e se il contratto di vendita li prevede. Entra anche il principio del rischio dell’installazione: se la mala installazione di un aggiornamento deriva da istruzioni mancanti o poco chiare, ne risponde il venditore anche se questa è stata eseguita dal consumatore o da un soggetto terzo. Di conseguenza, la nuova direttiva spinge il produttore a realizzare manuali di istruzioni che siano scritti nel modo più chiaro e completo possibile.
In caso di beni usati, chi vende e chi compra può stabilire termini diversi di responsabilità, che non possono mai essere inferiori ai 12 mesi. Confermato il principio per cui non c’è diritto alla risoluzione del contratto in caso di difetto di lieve entità del bene; adesso però l’onere della prova della lieve entità del difetto spetta al venditore, mentre prima era a carico del consumatore. La direttiva inoltre incide anche sui termini di garanzia legale: il venditore continua a rispondere del bene venduto per 24 mesi a partire dalla consegna del bene, mentre è stato aumentato da 6 a 12 mesi il periodo di presunzione, ossia il lasso di tempo nel quale il consumatore può notare l’insorgenza di un difetto di produzione. Se questo si manifesta entro un anno dall’acquisto, si presuppone che il bene avesse un difetto di fabbrica non imputabile al cliente.
Una garanzia deve avere valenza per tutto il tempo della sua valenza. La normativa europea prevede poi che la dichiarazione di garanzia debba essere fornita necessariamente (e non su richiesta del consumatore) su un “supporto durevole”, ossia non modificabile nel tempo in quanto è un documento valido dalla stipulazione tra le parti e deve essere intatto per tutto il tempo della sua validità, sebbene non è definito specificamente cosa si intenda con questa definizione. Le aziende, d’ora in avanti, non potranno più millantare garanzie promozionali che non corrispondano al vero. Un’eventuale garanzia commerciale integrativa rispetto a quella legale, quindi, diventa vincolante per produttore e venditore.
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