Il passaggio di proprietà è regolamentato dalla legge, è un atto di voltura che ha bisogno di una serie di passaggi regolamentati: cosa occorre per essere sempre in regola?
Tutti i veicoli a motore devono essere registrati. Questo vale a prescindere dalla tipologia di alimentazione (fatta eccezione, ovviamente, per le biciclette a pedalata assistita). In effetti, si tratta di una precisa disposizione di legge, come tutela delle garanzie fiscali e nei confronti di terzi in ordine al superamento della regola “Possesso vale titolo” stabilita dall’art. 707 del Codice Civile del 1865.
L’atto mediante il quale si rende pubblico un documento – sia in relazione all’avvenuto possesso del bene (il veicolo, nel caso in questione), così come nell’alienazione o nella radiazione – costituisce un atto di buona fede verso terzi, i quali spesso non sono in grado di sincerarsi “motu proprio” in merito allo stato oggettivo e soggettivo del “negozio” – il veicolo, appunto – se queste non sono state rese pubbliche.
La natura giuridico-amministrativa di qualsiasi veicolo, si concretizza nell’iscrizione del veicolo registrato nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e nel rilascio della carta di circolazione, che contiene tutte le informazioni del veicolo (immatricolazione, numero di telaio, caratteristiche costruttive) e le generalità del proprietario. La creazione di un “archivio” nazionale che contiene tutti i dati di ogni veicolo in circolazione, e dei rispettivi proprietari, risponde peraltro ad una questione di sicurezza, in quanto l’”identità” di veicolo e proprietario devono essere immediatamente messe a conoscenza degli organi preposti, in caso di necessità (ad esempio, durante un normale controllo stradale) e per garantire la responsabilità civile verso terzi (RC Auto).
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All’interno del nuovo Documento Unico di Circolazione, la carta di circolazione (oppure il tagliando di aggiornamento ad essa relativo) e il Cdpd-Certificato di proprietà nativo digitale, non vengono più emessi in maniera distinta. Al loro posto, c’è in effetti un unico certificato che contiene tutti i riferimenti alla proprietà del veicolo. Il nuovo documento contiene tutte le “voci” del veicolo (dati tecnici e immatricolazione), le generalità del proprietario, e le informazioni, da parte del Pubblico Registro Automobilistico, relative allo stato giuridico-patrimoniale del mezzo (eventuali ipoteche o privilegi, provvedimenti amministrativi e giudiziari – come ad esempio il fermo amministrativo – che ricadono sul proprietario e incidono sulla disponibilità del mezzo) nonché la sua cessazione dalla circolazione (demolizione) così come la radiazione per esportazione.
La richiesta per il passaggio di proprietà – può anche essere effettuata da un incaricato del diretto interessato, chiaramente previa delega scritta – va presentata presso uno STA-Sportello Telematico dell’Automobilista, disponibile presso le delegazioni ACI, le sedi provinciali della Motorizzazione Civile o le agenzie di pratiche auto abilitate. Oppure può essere presentata in Comune: in questo caso, bisogna prima di tutto farsi autenticare la firma, aggiungere una marca da bollo da 16 euro. La richiesta del nuovo Certificato di proprietà e l’aggiornamento della carta di circolazione vanno sempre effettuati entro 60 giorni. Chi dispone del certificato di proprietà del veicolo o del Documento Unico di Circolazione deve sostenere quanto segue:
Imposta Provinciale di Ttrascrizione: cos’è, come si applica e calcolo del cost
Il pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione riguarda anche le auto storiche (cioè, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015, le vetture ultratrentennali e quelle considerate di rilevante interesse storico-collezionistico oppure comprese nei Registri storici Fiat, Lancia e Alfa Romeo): in questi casi, l’IPT ridotta è di 51,65 euro.
Dopo i sessanta giorni utili se l’acquirente non ha ancora trascritto l’avvenuto passaggio, va tenuto conto che si tratta di un passaggio molto importante in quanto tutela il venditore da ciò che potrebbe accadere dopo la vendita, e che potrebbe anche danneggiare l’incolpevole “ex proprietario”: basti pensare al mancato pagamento della tassa di proprietà da parte del nuovo acquirente del veicolo, oppure alle multe, che in prima battuta vengono addebitate al precedente proprietario. Nel caso del bollo auto, quest’ultimo viene esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ai periodi di imposta successivi alla vendita del bene registrato. Tuttavia, nel caso delle contravvenzioni bisogna, ad ogni ricevimento di verbale o sollecito, farsi carico di presentare ricorso al giudice o istanza alla pubblica amministrazione.
Per questo la legge, ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada, sanziona chi, dopo avere acquistato un veicolo usato, non abbia provveduto per tempo ad ufficializzare il passaggio di proprietà:
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