Nuove regole in vigore per la sicurezza stradale dei monopattini. Dal 30 settembre tutti i monopattini elettrici nuovi dovranno essere muniti di dotazioni supplementari, le cui caratteristiche tecniche sono state definite in un decreto del ministero delle Infrastrutture emanato il 18 agosto scorso.
Ora può diventare operativo l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di “frecce” necessarie per avvisare gli altri automobilisti di una svolta, e freni su entrambe le ruote. L’altro ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che porta la data del 18 agosto e stabilisce nei dettagli le caratteristiche tecniche dei monopattini e dei dispositivi di cui devono essere dotati. Quindi è possibile adeguarsi all’obbligo entro le date stabilite per legge: il 30 settembre prossimo per gli esemplari nuovi in vendita e 1° gennaio 2024 per quelli già circolanti.
In particolare, i mezzi dovranno essere dotati d’indicatori luminosi di svolta, di colore giallo, lampeggianti con durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi e con altre caratteristiche precisate dalla normativa. Gli indicatori devono essere sia anteriori sia posteriori e messi a un’altezza da terra compresa tra 140 e 150 mm.
Un’altra caratteristica importante dei monopattini sarà la presenza obbligatoria di un doppio sistema frenante, indipendente per ciascun asse e in grado di agire in maniera “pronta ed efficace sulle rispettive ruote”, indipendentemente dal fatto che intervengano sui pneumatici, sui cerchi, sui mozzi o sulla trasmissione.
Per quanto riguarda i numerosi monopattini già in circolazione, la legge dà tempo invece fino al 1° gennaio del 2024 per adeguarli alle nuove disposizioni, in particolare in fatto di frecce e freni: allo scopo saranno disponibili kit aftermarket specifici per i doversi modelli, conformi alle direttive comunitarie.
Invariate restano altre peculiarità di questi mezzi consacrati alla cosiddetta micromobilità, come la potenza massima di 0,50 kW e il peso massimo di 40 kg (il carico non superabile sarà invece riportato in un’etichetta, obbligatoria sempre a partire dal 30 settembre).
I freni devono essere indipendenti per ciascun asse e devono garantire di «agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote». Possono agire o sulla ruota (pneumatico o cerchione) o sul mozzo oppure sugli organi di trasmissione.
Queste date erano state fissate dalla legge 156/2021 (che convertì il decreto Infrastrutture, il 121 dello scorso anno), entrata in vigore il 10 novembre 2021. Ma, in assenza del Dm, non si sarebbe potuto rispettarle. Tanto che la data originaria per i monopattini nuovi, il 1° luglio 2022, era stata rinviata poco dopo al 30 settembre 2022 dal Dl milleproroghe (il 228/2021). Il ministero è riuscito a rispettare quest’ultima scadenza.
Le frecce (che la legge denomina «indicatori luminosi di svolta») devono essere color ambra e lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima. Vanno installate sia davanti sia dietro, in coppie destra-sinistra simmetriche rispetto all’asse longitudinale del monopattino, a un’altezza da terra compresa tra 150 e 1400 millimetri. Ma, se vengono posizionate in modo da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente («ad esempio sul manubrio», spiega il ministero), ne basta solo una coppia. Le altre caratteristiche delle frecce sono le stesse previste per le bici (dall’articolo 224 del Regolamento di attuazione del Codice della strada), ma con un’intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele).
Per i monopattini già circolanti, sia le frecce sia i freni vanno montati in kit «appositamente previsti» per ciascun modello e conformi alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini, la stessa che viene richiesta all’intero veicolo per ottenere la marcatura CE (che è obbligatoria).
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