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Stop del giudice di pace ai controlli di velocità in corsa

Il Giudice di pace di Reggio Emilia  con la sentenza 22 marzo 2017 n. 286, ha stabilito che l’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un’auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto. Inoltre il giudice ha stabilito che in questi casi l’assenza di immediata contestazione dell’infrazione da parte degli agenti non è legittima, perché entrambe i veicoli sono in movimento e dunque per gli agenti accertatori non è difficile procedere alla contestazione immediata.

Mancanza di preavviso

Quanto alla mancanza di cartelli di preavviso, il Dm Infrastrutture e trasporti del 15 agosto 2007, emanato in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera b) del Dl 117/2007 che introdusse nell’articolo 142 del Codice il comma 6-bis, prescrive che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.

Tuttavia, la norma in parola esclude l’obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell’apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell’auto di servizio.

Ma il giudice si richiama alla norma di rango superiore su presegnalazione e visibilità dei controlli, cioè al comma 6-bis. Dalla sua formulazione non si evince alcuna parte che legittimi l’esclusione disposta dal Dm. Poiché nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso, l’accertamento della velocità non poteva condurre ad una sanzione.

“Diritto alla prova”

La sentenza in commento dunque applica il c.d. “diritto alla prova” (cfr. C. Cost. 307/2006 e 155/2007) imponendo che le “sedi stradali” di accertamento debbano essere riconoscibili, anche per evitare che il conducente adotti comportamenti repentini, causati dall’improvviso accorgersi di un rischio di sanzioni.

Nessuna differenza, quindi, tra strumenti di rilevazione statici e dinamici, perché la segnalazione del campo di indagine (il tratto stradale) occorre sempre.

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Avv. Federico Bianca

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