Novità sulle targhe estere in vigore da febbraio/marzo

Novità sulle targhe estere in vigore dal 1 febbraio 2022: il proprietario di un veicolo immatricolato in un qualsiasi Stato diverso dall’Italia che trasferisce la propria residenza nel Bel Paese può circolare liberamente sul territorio nazionale per tre mesi con la targa estera. Il mezzo deve essere immatricolato nell’Archivio nazionale veicoli (cioè dotato di targa italiana), oppure trasferito all’estero. Se il mezzo, durante i tre mesi, è affidato occasionalmente o temporaneamente a una persona residente in Italia diversa dal proprietario, dal 18 marzo 2022 si ricadrà nella disciplina descritta più avanti, che, semplificando al massimo, abbiamo definito “furbetti delle targhe estere“.

Tutti i veicoli con le targhe estere di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare non oltre tre mesi da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese. Dunque, ogni cittadino italiano avrà tempo 90 giorni per mettersi in regola con la propria vettura, altrimenti scatteranno le sanzioni. Dal prossimo 18 marzo, inoltre, se il conducente non è il proprietario del mezzo, ma risiede in Italia da più di 3 mesi, dovrà esibire un documento che dimostri da quando e come utilizza il veicolo. Se questo tempo supera i 30 giorni, anche non continuativi, nel corso di un anno, dovrà essere registrato in un apposito elenco del PRA.

Quali sanzioni ci sono per chi circola con targhe estere in Italia?

Il proprietario del veicolo immatricolato all’estero, rientra tra le targhe estere, che circola in Italia oltre il termine di tre mesi dall’acquisizione della residenza è prevista:

  • una multa di 400 euro,
  • il ritiro della carta di circolazione,
  • il trasporto in un’area privata non soggetta a pubblica circolazione
  • l’obbligo di immatricolare il veicolo con targa non estera o di portarlo all’estero.

Sono molto salate le sanzioni per chi non rispetta queste norme del Codice della Strada. Da un minimo di 400 ad un massimo di 1.600 euro per chi non rispetta le tempistiche previste dalla legge per la registrazione. Da 250 a 1.000 euro per chi non ha il documento per attestare il conducente, se diverso dal proprietario del veicolo.

Infine, si va da 712 a 3.558 euro per tutti coloro che “circolano con un veicolo per il quale non abbiano effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbiano provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.

Novità sulle targhe estere dopo il 18 marzo 2022

La seconda novità, che come detto entrerà in vigore il 18 marzo 2022, riguarda specificatamente i cosiddetti furbetti delle targhe estere, cioè le persone residenti in Italia che, per motivi di lavoro ma più spesso per mere ragioni economiche o fiscali, guidano veicoli immatricolati oltrefrontiera di proprietà di altre persone, fisiche o giuridiche, quindi targhe estere non di proprietà.

Le regole cambiano di nuovo con l’obiettivo di coniugare i principi di libera circolazione all’interno dell’Unione con le necessità di tracciamento da parte dello Stato. La novità più importante riguarda i conducenti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero intestati a un’altra persona, fisica o giuridica, dal 18 marzo saranno soggetti a regole completamente nuove. Ma cambia – in questo caso dall’1 febbraio – anche la disciplina per chi trasferisce la propria residenza in Italia ed è proprietario di un veicolo targato nel Paese di provenienza. Iniziamo da questa novità.

L’obbligo relativo alle targhe estere è valido per tutti?

Quest’obbligo non riguarda i lavoratori, subordinati o autonomi, che esercitano un’attività nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in loc, per i quali però dal 18 marzo in luogo dell’immatricolazione è richiesta la registrazione al Pra (vedere paragrafo successivo). L’obbligo di modificare le targhe estere non si applica nemmeno ai cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia (enclave italiana in territorio svizzero) e San Marino. Inoltre riguarda anche le seguenti figure:

  • al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero,
  • al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari,
  • ai familiari conviventi all’estero con il personale civile e militare in servizio all’estero qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo.

Fino a 30 giorni di disponibilità: servono i documenti. Dal 18 marzo 2022 a bordo dovrà obbligatoriamente esservi un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, da cui risultino a quale titolo e per quanto tempo il mezzo è affidato alla persona che lo sta guidando, nel caso in cui ci sia il bisogno di circolare per 30 giorni anche non consecutivi all’interno di un anno solare.
Attualmente, quest’obbligo riguarda solo i conducenti dei veicoli presi in leasing o in locazione senza conducente presso un’impresa costituita nella Ue o nello Spazio economico europeo (cioè i paesi Ue più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) senza sede in Italia, oppure i veicoli concessi in comodato al guidatore per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa Ue o See che non ha sede in Italia (ogni altra situazione è vietata se il conducente è residente in Italia da più di 60 giorni).
Dal 18 marzo, invece, l’obbligo di avere a bordo idonea documentazione si estenderà a tutte le situazioni, indipendentemente dalle “caratteristiche”, diciamo così, del proprietario del veicolo – che dunque potrà essere anche un privato – e dal numero di giorni di residenza nel nostro Paese dell’utilizzatore. Attenzione, ai fini dell’applicazione di questa norma fa fede la disponibilità del mezzo, non la sua effettiva circolazione sul territorio nazionale.

Oltre i 30 giorni occorre la registrazione al Pra. Se invece il veicolo con targa estera sarà nella disponibilità di una persona fisica residente in Italia o di una persona giuridica con sede in Italia per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore a 30 nell’anno solare, scatterà un altro obbligo: la registrazione al Pra. Nelle prossime settimane l’Aci, gestore del Pubblico registro automobilistico, realizzerà uno specifico archivio elettronico dei veicoli immatricolati all’estero in cui, a partire dal 18 marzo, gli utilizzatori residenti in Italia dovranno registrare i mezzi specificando il titolo (comodato, locazione, usufrutto eccetera) e la durata della disponibilità (che potrà essere anche sine die). Sarà definita anche la specifica tariffa a cui sarà soggetta questa nuova operazione. Ovviamente, gli utilizzatori dovranno segnalare al Pra ogni successiva variazione. In questo caso, l’aggiornamento del dato (variazione del titolo, del termine della disponibilità eccetera) dovrà essere comunicato entro tre giorni dalla novità. Anche qui, i veicoli registrati al Pra potranno essere condotti anche dai familiari conviventi.

La legge presume. Ma come faranno gli agenti di polizia a sapere se un veicolo con targa estera non registrato al Pra e privo di documentazione è nella disponibilità da più o da meno di 30 giorni del conducente residente in Italia? Il problema è risolto dalla stessa legge, che in assenza di documentazione considererà ipso facto il mezzo nella disponibilità del conducente e gli imporrà l’obbligo di registrazione. Nella pratica funzionerà così:

  1. se a un controllo non risulterà la registrazione al Pra e il conducente non avrà con sé una specifica documentazione, scatterà una prima multa da 250 euro con obbligo di portare i documenti al comando di polizia entro 30 giorni. Il mezzo sarà sottoposto a fermo amministrativo fino a quando la documentazione sarà esibita o, comunque, per 60 giorni.
  2. Se il conducente porterà al comando la documentazione richiesta e da essa risulterà che al momento del controllo il veicolo avrebbe dovuto essere registrato al Pra senza esserlo, scatterà una seconda multa di 712 euro con ritiro della carta di circolazione e restituzione solo dopo la registrazione (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa variazione di disponibilità).
  3. Nel caso in cui, invece, il conducente non si rechi al comando di polizia con la documentazione richiesta, la multa sarà di 727 euro.

L’obbligo di avere a bordo idonea documentazione – e di registrazione al Pra nel caso di disponibilità del veicolo per più di 30 giorni nell’anno solare – vale anche per i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. In questo caso, l’obbligo di registrazione scatta entro sessanta giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. Anche in queste situazioni, i veicoli con targa estera registrati al Pra possono essere condotti dai familiari conviventi.

In Italia attualmente cosa dice la legge sulle targhe estere?
Una persona residente in Italia da più di 60 giorni non può guidare un veicolo immatricolato in un altro Paese della Ue o dello Spazio economico europeo. Questo divieto ha due sole eccezioni: veicolo preso in leasing o in locazione senza conducente da un’impresa costituita nella Ue o nello Spazio economico europeo (cioè i paesi Ue più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) senza sede in Italia oppure veicolo concesso in comodato al guidatore per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa che non ha sede in Italia. In entrambe le situazioni, però, a bordo del veicolo deve esservi un documento, sottoscritto dal proprietario, da cui risulti il titolo, la data della disponibilità del mezzo e i dati del locatario (persona fisica o persona giuridica) o del comodatario (persona fisica).

La sanzione attuale è di 711 euro. Per chi viola questa norma è prevista una multa di 711 euro (497,70 con lo sconto) e il sequestro del veicolo. In pratica, la carta di circolazione è ritirata e il mezzo, affidato al conducente, dev’essere trasportato in un’area privata. Entro i successivi 180 giorni, il veicolo deve essere immatricolato in Italia oppure deve essere portato all’estero con un foglio di via. Se non si adempie a uno di questi obblighi, il veicolo è confiscato.

Hai ricevuto una multa?
Pagala o se hai dubbi contestala, tutto online!

Carica il verbale e con la consulenza di Elliot potrai avere un parere sull’effettiva ricorribilità della multa. Altrimenti puoi pagarla comodamente online!

Condividi questo articolo!
2022-02-28T16:25:11+01:0028.02.2022|Multe|

Scritto da:

Scrivi un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Torna in cima