Addio scheda carburante. La notizia è ufficiale ormai da tempo, e ora lo è anche la data di applicazione. Quella del 1° luglio 2018, inizialmente fissata dalla Legge di Bilancio 2018, ha infatti subito una proroga (determinata dal “piede di guerra” dei benzinai) per effetto dell’intervento del Consiglio dei ministri che, attraverso un decreto legge, ne ha ufficialmente procrastinato l’introduzione al 1° gennaio 2019. Il documento utile ad attestare i costi per i rifornimenti di benzina e diesel per autovetture, e per portarli in detrazione fiscale, andrà comunque in soffitta tra pochi mesi. Un incentivo alla lotta all’evasione fiscale con buona pace dei tanti lavoratori autonomi.

Carta carburante: come cambiano le regole

La novità è facilmente riassumibile: i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica. Lo prevede l’articolo 22 comma 3 del DPR 633/72. Sono esclusi da questa regola le persone fisiche “private” (i consumatori), i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo riguarda le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. La fattura va emessa attraverso il sistema din di interscambio (SdI), come previsto dalla Circolare 8/E del 30 aprile 2018.

Cosa deve contenere la nuova fattura elettronica

Lo chiarisce il Provvedimento del 30.04.2018. La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d’obbligo per le fatture dagli articoli 21 e 21 bis del DPR 633/72, ad eccezione della targa. Quest’ultima può essere indicata nel campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica per ricondurre direttamente la spesa effettuata al veicolo. Qualora siano state compiute più operazioni, ma solo alcune di queste siano soggette a fattura elettronica, la fattura elettronica è obbligatoria per l’intero documento.

In caso di fattura differita è possibile emetterne un’unica, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

Come si genera e come si trasmette la fattura elettronica

Al fine di predisporre il file della fattura, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, a titolo gratuito, i seguenti servizi.

  • Procedura web.
  • Applicazione utilizzabile da dispositivo mobile o app.
  • Software installabile su PC.

La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del decreto del PdR 26 ottobre 1972, n. 633. Può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario comunicando al cedente/prestatore l’indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. La trasmissione può avvenire attraverso le seguenti modalità.

  • Posta elettronica certificata (PEC)
  • Servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app.
  • Sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”.
  • Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Per ogni file della fattura elettronica il SdI effettua successivi controlli. In caso di mancato superamento degli stessi viene recapitata, entro 5 giorni, una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sullo stesso canale con cui è stato inviato il file. Le fatture scartate si considerano non emesse.

La tracciabilità dei pagamenti

Fatturazione elettronica e non solo. Con l’entrata in vigore della nuova legge, infatti, gli acquisti di carburante da parte dei soggetti passivi di IVA dovrà avvenire mediante strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA. Gli strumenti contemplati sono i seguenti.

  • Assegni: bancari, postali, circolari e non.
  • Vaglia cambiario o postale.
  • Mezzi di pagamento elettronico: addebito diretto, bonifico bancario, bonifico postale, carta di debito o credito, carta prepagata, strumenti che consentano l’addebito in conto corrente.

Questi mezzi di pagamento mantengono la propria validità ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità IVA anche qualora il pagamento avvenga in un momento differente rispetto alla cessione.

Il credito d’imposta per gli esercenti

L’utilizzo delle carte carburanti resterà valido solo qualora i rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, e tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con strumenti di pagamento tracciabili. Potranno essere ancora utilizzate le carte ricaricabili e i buoni che consentono a imprese e titolari di partite IVA l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota IVA quando la cessione, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli strumenti di pagamento di cui sopra. Per agevolare la fase transitoria agli esercenti degli impianti di distribuzione, infine, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto che ad essi verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. Tale credito sarà utilizzabile in via esclusiva in compensazione, mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

 

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