Una recente sentenza del Tribunale di Bologna stabilisce che negare la possibilità di cedere il credito non è legale, confermando il diritto di rivolgersi al riparatore di fiducia
Sì alla cessione del credito e agli onorari stragiudiziali dei Patrocinatori. La sentenza del Tribunale di Bologna (sezione terza, sentenza 6 giugno 2013, est. Dott. Pietro Iovino) afferma che l’orientamento che nega la legittimazione attiva del cessionario di un credito r.c. Auto è assolutamente minoritario ed errato in diritto, come risulta da diffusa giurisprudenza sia di merito che legittimità (Cass. Civ. 11.905/09 e 51/12).
L’assistenza stragiudiziale (prestata da un legale o da un’agenzia di infortunistica stradale) va provata con la produzione delle documentazione che attesta l’intervento, documentazione che, in aggiunta alla relativa fattura, è sufficiente a fondare la pretesa. Pretesa legittima che deve essere accolta, secondo un orientamento a sua volta fondato su copiosa e uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. 11.606/05, Cass. Civ. 2.275/06, Cass. Civ. Sez. Un. 26.973/08).
La sentenza, come sottolinea l’Aneis, conferma il diritto del danneggiato a rivolgersi al riparatore di fiducia, senza l’obbligo di canalizzazione presso i convenzionati. Secondo l’ Aneis “ci si dimentica troppo spesso del fatto che il diritto a scegliere chi riparerà la cosa danneggiata spetta solo e soltanto al proprietario, che, fino a prova contraria, è vittima del sinistro stradale, e ha ovviamente diritto di rivolgersi al suo artigiano di fiducia, le cui richieste dovranno essere misurate non sul metro dei desideri assicurativi, ma su quello fornito dai colleghi del carrozziere, tramite le associazioni artigiane. Sono tanti i Giudici di Pace che, negli ultimi anni, ci hanno rinfrescato la memoria in questo senso”
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