Svolta storica nel campo delle assicurazioni auto. Attraverso il provvedimento numero 72 del 16 aprile 2018 l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha stabilito che la classe di merito potrà essere trasferita anche tra persone unite civilmente o conviventi di fatto. La portabilità non riguarderà più, pertanto, soltanto figli e coniugi, come era stato stabilito dalla Legge Bersani entrata in vigore nel 2007.
Cosa prevede la Legge Bersani
Giunti a questo punto si impone un chiarimento. La legge 40/2007 permette di assicurare un altro veicolo (nuovo o usato) partendo dalla classe di merito di un altro veicolo in nostro possesso o di un familiare convivente. Anziché partire dalla classe di ingresso 14, lo si fa da quella di un congiunto purché se ne faccia richiesta all’atto di stipula del contratto. Per poter ereditare la classe di merito è necessario soddisfare i seguenti requisiti.
- La polizza da cui ereditare la classe di merito deve essere attiva.
- L’agevolazione è valida per i nuovi contratti. Auto e moto cui applicarla non devono pertanto essere mai state assicurate prima.
- Il proprietario del veicolo da assicurare e di quello già assicurato devono coincidere oppure appartenere allo stesso Stato di Famiglia.
- I veicoli devono essere intestati a una persona fisica o una società personale. La legge esclude da tale possibilità le aziende.
- La classe di rischio è trasferibile a veicoli appartenenti alla stessa tipologia. Da auto ad auto e da moto a moto, non da auto a moto o viceversa.
Come sottolineato dall’Ivass, la nuova norma chiarisce alcuni dubbi interpretativi della normativa in vigore che “determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introduce benefici a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate”. Tra queste, oltre alle coppie di fatto o ai conviventi, rientrano anche i portatori di handicap. Va sottolineato che un giovane neopatentato potrà godere dei benefici introdotti evitando di partire dalla quattordicesima classe, seppure pagando inevitabilmente un importo superiore rispetto a un automobilista più esperto.
Introdotto l’attestato di rischio dinamico
Attraverso lo stesso provvedimento è stato introdotto anche il cosiddetto ”attestato di rischio dinamico”. Questo meccanismo serva a contrastare il fenomeno della denuncia di un sinistro dopo la scadenza del contratto assicurativo al fine di ottenere una tariffa più bassa. Fino ad oggi, infatti, i più furbi sono riusciti ad aggirare il meccanismo bonus/malus cambiando compagnia assicurativa dopo aver causato un sinistro. Così facendo si evitava l’inserimento nell’attestato di rischio. Il nuovo attestato di rischio, e il premio assicurativo che ne consegue, terrà invece conto dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto anche a fronte di un cambio di compagnia.
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Sicuramente una novità interessante, che punta a eliminare situazioni discriminatorie.
Soltanto non si capisce come mai se in una famiglia viene acquistata un’auto aggiuntiva, senza che ci siano nuovi conducenti, la nuova polizza, a parità di classe, ha un prezzo maggiore.
Da un punto di vista statistico, l’aggiunta di un nuovo veicolo in un nucleo, restando gli stessi conducenti, fa abbassare il numero di chilometri percorsi da ogni veicolo e quindi il rischio che ogni veicolo sia coinvolto in un sinistro, giusto?
Vi ringrazio per il servizio che offrite.
In linea puramente teorica dovrebbe essere così, ma in pratica non lo è. Non è infatti dimostrabile che l’aggiunta di un’automobile nel parco veicoli familiare comporti automaticamente la riduzione del chilometraggio dei veicoli già precedentemente assicurati. La legge 40/2007 interviene proprio rendere meno magmatico l’argomento e aiutare il contraente su questioni del genere. Cordiali saluti