Sorprendente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia: riduce il risarcimento al trasportato che sapeva di rischiare con l’amico ubriaco

Non ha il peso di una sentenza della Suprema Corte, ma questa decisione del Tribunale di Reggio Emilia, la sentenza n. 737 del 20.1.2011, se avesse seguito, potrebbe influire sui comportamenti non solo di chi guida ma anche di chi viene trasportato.

risarcimento

RISARCIMENTO RIDOTTO – La sentenza è molto attuale, nonostante sia stata pubblicata tempo fa, perchè tratta dei rapporti fra guida in stato di ebbrezza e incidenti stradali, stante l’accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica verso il problema, e perchè, di fatto, il Giudice di Reggio Emilia sconfessa quanto sostenuto in precedenza dalla Suprema Corte. La tesi del Giudice di Reggio Emilia è la seguente: chi sale in macchina con un conducente palesemente ubriaco si accolla una parte del rischio di incidenti. Si applica l’art. 1227 c.c., sulconcorso di colpa del creditore. Al di là del ragionamento giuridico e delle conseguenze amare per un soggetto debole (il trasportato), che si accolla parte del danno a beneficio di un soggetto forte (la compagnia di assicurazione del conducente), si deve riconoscere che la decisione in esame è coerente con il complessivo giro di vite sulla guida in stato di ebbrezza, che dopo aver visto il legislatore colpire duramente i trasgressori, ora comincia a vedere anche i giudici colpire chi si è reso complice silenzioso di fatti che ormai l’opinione pubblica non vuole più accettare. Alcol e motori devono restare separati.

EBBREZZA PALESE, IL TRASPORTATO SAPEVA – Il caso riguardava un incidente stradale provocato da un ragazzo che guidava in stato di ebbrezza. Nell’incidente subiva lesioni un amico trasportato, che per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito, chiamava davanti al Tribunale di Reggio Emilia l’assicurazione del predetto ragazzo responsabile dell’incidente. Grande rilievo assume nel processo il dettaglio che l’ebbrezza del conducente venne descritta a verbale dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro, che parla di “evidenti sintomi di ebbrezza quali alitosi alcolica, difficoltà verbale, equilibrio precario“. Tale descrizione comprova che il ragazzo trasportato e rimasto ferito non poteva non rendersi conto del rischio che stava correndo salendo a bordo dell’auto condotta da persona evidentemente ubriaca. Ebbene, secondo il Giudice emiliano questo basta per ridurre il risarcimento spettante al trasportato. In base all’art. 1227 c.c., che permette di ridurre il risarcimento del danneggiato che abbia cooperato colposamente alla realizzazione del danno, il trasportato che rimane ferito in un incidente stradale provocato dall’amico ubriaco con il quale si è messo consapevolmente in viaggio, merita una decurtazione del risarcimento per concorso del proprio fatto colposo. Nella fattispecie il Giudice ha decurtato il risarcimento nella misura del 20%.

UNA NUOVA INTERPRETAZIONE – Per pervenire a questo risultato il Giudice di primo grado si è preso la briga di sconfessare l’indirizzo indicato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n.27010 del 7.12.2005, aveva negato che la condotta del trasportato che sale in auto con un conducente in stato di ebbrezza “assurga a comportamento materiale di cooperazione incidente sulla determinazione del fatto dannoso”. In altre parole, non c’è continuazione del nesso causale tra la scelta di salire in macchina e il venire coinvolto in un incidente, dato che anche non salendo in macchina l’incidente si sarebbe verificato lo stesso. Il Giudice emiliano spiega che non è l’incidente l’evento cui il trasportato coopera, ma il danno su se stesso. Ma non è finita. Poiché la difesa del trasportato aveva sottolineato che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la normativa comunitaria “osta ad una normativa nazionale che neghi o limiti sproporzionatamente il risarcimento in considerazione della corresponsabilità del passeggero alla causazione del danno”, il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia chiarisce che l’interpretazione da lui fornita delle norme operanti non viola la normativa comunitaria, stante che si tratta di diminuire il risarcimento e non di eliderlo.

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