Istituita dall’articolo 17 (commi 132 e 133) della legge 15 maggio 1997 n.127, la figura dell’ausiliario del traffico ha lo scopo di aiutare la PA nell’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada secondo quanto previsto dalla Legge Bassanini Bis. Tra i requisiti richiesti generalmente per diventare ausiliari si annoverano i seguenti.

  • Possesso della patente B o superiore.
  • Diploma di licenza media o di scuola secondaria di primo grado.
  • Assenza di condanne penali e di carichi pendenti per reati non colposi.
  • Frequentazione di un corso di formazione presso la polizia municipale. Questo dovrà avere oggetto: norme che disciplinano la sosta, prevenzione e accertamento delle violazioni che riguardano la sosta, informazioni sul procedimento sanzionatorio ed esercitazioni all’uso dei moduli da utilizzare durante l’orario di lavoro.

Soddisfatti i primi tre requisiti ci si può iscrivere alle liste di collocamento comunali e partecipare ai corsi di formazione sul CdS. Per quanto riguarda loro stipendio, se ad assumere è un ente pubblico attraverso concorso, l’inquadramento sarà la categoria B o C del CCNL Enti Locali. Se si dipende da una società privata, l’assunzione è generalmente regolata su base oraria e con cifre lorde variabili, di solito inferiori ai dieci euro.

Tre diverse tipologie di ausiliari

Esistono tre diversi tipi di ausiliari del traffico.

  • Dipendenti comunali. Si differenziano dagli agenti della Polizia Municipale e hanno funzioni di accertamento delle violazioni inerenti alla sosta in tutte le strade del territorio comunale.
  • Dipendenti di enti e imprese. Hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa da cui dipendono. Questa competenza si estende anche alle aree immediatamente limitrofe che costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre.
  • Personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico. Oltre ad avere le competenze disciplinate dal comma 132 per le due tipologie sopra citate, può anche verbalizzare le infrazioni commesse in materia di circolazione e sosta su corsie riservate al trasporto pubblico.

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I poteri degli ausiliari del traffico

Spesso confusi con gli agenti della Polizia Municipale, gli ausiliari del traffico hanno pieno potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento. Nell’ambito della loro competenza per materia, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali. Questi i poteri più importanti di cui dispongono.

  • Potere di accertamento: atto amministrativo che consiste nel rilascio di un foglietto colorato in assenza del conducente della vettura da sanzionare.
  • Annullamento dei preavvisi di accertamento: atto pubblico la cui soppressione è penalmente perseguibile.
  • Verbale di contestazione: atto pubblico che deve contenere una serie di informazioni. Tra queste le eventuali dichiarazioni del trasgressore e gli elementi essenziali per l’identificazione dello stesso, la descrizione del fatto accertato, la targa del veicolo che ha commesso la violazione, l’indicazione dell’organo che ha emesso il verbale e il suo numero progressivo, l’indicazione dell’agente accertatore. Inoltre una copia del verbale va consegnata al trasgressore e un’altra andrà depositata al comando da cui dipende l’agente accertatore.

Le multe erogabili dagli ausiliari del traffico

Sosta e fermata del veicolo, con alcuni casi particolari. Gli ausiliari del traffico possono staccare multe nei seguenti casi.

  • Parcheggio in aree di sosta a pagamento senza aver pagato regolarmente il ticket.
  • Parcheggio in aree di sosta a pagamento con ticket scaduto e non rinnovato.
  • Sosta in seconda fila in prossimità delle strisce blu, laddove tale condotta impedisca agli altri automobilisti l’accesso o l’uscita dal parcheggio stesso.
  • Circolazione sulle corsie preferenziali. In questo caso la contravvenzione può essere elevata solo da un ausiliare dipendente del servizio pubblico.

Su quest’ultimo aspetto è opportuno fare chiarezza. Attraverso la sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016, infatti, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ulteriormente ridotto il margine di manovra degli ausiliari del traffico. Se l’accertatore non è un dipendente comunale, infatti, potrà notificare multe soltanto per contravvenzioni che riguardino le soste negli spazi di concessione, quali i parcheggi a strisce blu e le aree funzionali (ovvero gli spazi che servono per entrare nei parcheggi e fare manovra), oppure le zone di sosta e corsie (strisce gialle) riservate ai mezzi pubblici.

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