autovelox non tarato blog

Perché le multe, elevate con autovelox non tarato, non sono valide? Molti utenti ci hanno fatto questa domanda e tiassisto24 ha deciso di chiedere una risposta all’Avvocato Federico Bianca di Avvocati Indipendenti (Click&Law). Qui sotto riportiamo per intero la sua opinione di esperto:

“Il 24 giugno 2015, è stata pubblicata sulla G.U. n. 25, la sentenza n. 113/15 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del D.Lgs. 285/92 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

Come è ben noto le pronunce della Corte Costituzionale di illegittimità costituzionale producono effetto ex tunc sulla norma colpita, la quale è come se non fosse mai entrata in vigore nell’ordinamento giuridico.

Di conseguenza, tutte le altre norme del codice della strada che mettono alla base di una sanzione un fatto illecito (nella specie: eccesso di velocità) rilevato mediante apparecchiatura automatica non sottoposta a verifica periodica di funzionalità e taratura sono illegittime perché si basano su un sistema di accertamento dell’illecito (la c.d. fonte di prova) che non è sicuro ed affidabile e dunque non offre quelle garanzie indispensabili di sicurezza ed imparzialità che devono essere alla base dell’azione sanzionatoria amministrativa.

Nella specie l’art. 142, comma 6 del CdS stabilisce che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultante di apparecchiature debitamente omologate anche il per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento“. Il successivo 8^ comma stabilisce che: “Chiunque supera di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169,00 ad Euro 679,00“.

La Corte Costituzionale ha evidenziato che la ratio di queste norme si giustifica per la peculiarità della fattispecie concreta, che allo stato attuale della tecnologia, rende impossibile o eccessivamente oneroso riprodurre l’accertamento dell’eccesso di velocità in caso di sua contestazione. Dunque, per dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, la norma realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento fra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. E’ vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto dell’inversione dell’onere della prova, dal momento che sarà il ricorrente a dover dimostrare in caso di contestazione in cattivo funzionamento dell’apparecchio. Tuttavia, tale limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituiscono il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d’essere.

Tale ragionevole affidamento degrada tuttavia nell’incertezza assoluta quando le verifiche tecniche di taratura non sono effettuate.

Il bilanciamento dei valori in gioco, dunque, realizzato in modo non implausibile nell’art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda in irragionevolezza nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposti agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica.

Pertanto, la rilevazione della velocità dei veicoli, effettuata tramite apparecchi non sottoposti ad un adeguato sistema di verifica e taratura periodica, non potrà costituire valida fonte di prova per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.”

Avv. Federico Bianca

Avvocati Indipendenti (Click&Law)

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