Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la sentenza numero 811/2017 ha stabilito che, la multa con la quale viene contestata e sanzionata in via non immediata un’infrazione, deve sempre riportare la località dove è stata commessa la violazione (e la data, ovviamente).

Questo per permettere al trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa e cioè di poter riconoscere le circostanze e il luogo dove essa è avvenuta.

Il Giudice ha così ribadito come, per questo scopo, è necessario che gli agenti accertatori utilizzino dei parametri convenzionalmente accettati indicando sempre il nome della via, il numero civico e la chilometrica, ma non le coordinate GPS.

Ciò in applicazione dall’articolo 383 del regolamento attuativo del Codice della Strada.

 

CONTESTA UNA MULTA CON L’APP
 

 

Avv. Federico Bianca

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