Ti hanno  fatto una multa e non ti ricordi chi guidava? Da oggi non ti verranno decurtati i punti della patente: lo dice la Cassazione nell’Ord. 9555/2018.

punti della patente

punti patente

 

Il comma 3 dell’art. 126-bis del Codice della Strada stabilisce che, prima di procedere alla sottrazione dei punti della patente, l’amministrazione deve attendere che il proprietario del veicolo comunichi chi fosse il conducente del veicolo nel momento in cui è stato commesso l’illecito, di modo che la p.a. possa procedere a togliere i punti della patente all’effettivo conducente.

 

Tradizionalmente, la giurisprudenza ha ritenuto che il proprietario del veicolo fosse sempre tenuto ad  identificare chi fosse alla guida del proprio veicolo, al fine di comunicarne le generalità per la decurtazione dei punti della patente (si vedano p.e. le sentt. Cass. 29593/2007 o la 12842/2009). Chiaro è che questo regime, in un contesto in cui le contravvenzioni vengono ormai rilevate ex post, può provocare non pochi problemi al proprietario del mezzo, giacché l’omissione o l’impossibilità di comunicare il nominativo del conducente importa, secondo una rigida lettura del testo di legge, la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al proprietario , di ammontare compreso tra gli €286 e €1.143  (art. 126-bis co. 2 Codice della Strada).

Novità dalla Cassazione per i punti della patente.

A tal proposito, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in soccorso con l’Ordinanza del 18 aprile 2018 n. 9555, nel pronunciarsi su un ricorso presentato dalla p.a. contro una sentenza della Corte d’Appello di Bari per la mancata decurtazione dei punti della patente

Citando anche la sent. Corte Cost. 165/2008, la Suprema Corte ha ribadito che ad essere sanzionata dalla richiamata norma non è l’omissione o l’impossibilità di comunicare le generalità del conducente al momento in cui fu commessa la violazione, bensì il “rifiuto della condotta collaborativa”. Ne consegue che, onde evitare non solo la sanzione per la mancata tempestiva comunicazione delle generalità del guidatore, ma anche la decurtazione dei punti della patente, è sufficiente una comunicazione “negativa”, ovvero una comunicazione in cui il proprietario affermi di non essere in grado di identificare chi nel momento della violazione si trovava alla guida del veicolo. Ciò, ovviamente, a condizione che venga necessariamente rispettato il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione e che la comunicazione negativa sia corredata da elementi aventi una portata sufficientemente giustificativa dell’impossibilità dell’identificazione.

Avv. Federico Bianca.

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