Il bollo auto è la tassa automobilistica obbligatoria per tutti i possessori di auto. Il suo versamento è a favore delle Regioni d’Italia di residenza del proprietario (ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Sardegna, dove la riscossione è a favore dell’Agenzia delle Entrate) e si è tenuti al pagamento per ogni veicolo iscritto al PRA indipendentemente dalla sua circolazione su strada. L’approvazione della Legge di Bilancio 2019 ha prodotto diverse novità bollo auto 2019 che vale la pena analizzare nello specifico.

Bollo auto: cos’è

In base alla legge n.99 del 23 luglio 2009 il pagamento del bollo auto è obbligatorio per chiunque possieda un’automobile, a prescindere dal suo utilizzo. Decade quindi il sinonimo di “tassa di circolazione”, dicitura che si adottava fino a 20 anni fa e che chiariva proprio l’obbligatorietà di pagamento soltanto in funzione della circolazione dell’auto.

Quando pagare il bollo autoveicoli

Il bollo auto 2019 va pagato obbligatoriamente entro una scadenza fissata in funzione del mese di immatricolazione dell’auto al Pubblico Registro Automobilistico. Di norma esistono tre scadenze annuali per adempiere al versamento. Non si è tenuti al pagamento in caso di perdita dell’auto, di cancellazione del PRA o se si rientra nei casi di esenzione dal bollo auto.

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Chi ha diritto all’esenzione

Sono esentati dal versamento bollo auto particolari categorie di invalidi, come previsto dalla Legge 104/92. Le disabilità sono le seguenti:

  • Cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%
  • Capacità motorie permanenti ridotte o impedite
  • Grave limitazione della capacità deambulatoria o pluriamputazioni
  • Capacità deambulatorie limitate con riconoscimento di indennità di accompagnamento
  • Sordomutismo dalla nascità o sordità prelinguale
  • Handicap psichico o mentale che determini l’indennità di accompagnamento

L’esenzione bollo auto scatta anche in presenza di riconosciuta invalidità permanente. Per beneficiarne il soggetto portatore di handicap deve essere anche l’intestatario del veicolo. In alternativa quest’ultimo può essere intestato a chi ha la persona disabile fiscalmente a carico. L’esenzione totale bollo auto storiche è invece prevista per le automobili immatricolate da almeno 30 anni, mentre tra le novità bollo auto 2019 rientra anche la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli immatricolati da 20 anni purché in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica prodotta dai registri ASI, Storico Lancia, Storico FMI, italiano FIAT, italiano Alfa Romeo.

Esenzioni bollo veicoli Ecologici

Per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio, sono inoltre state predisposte agevolazioni per l’acquisto di automobili a basso impatto ambientale e riduzioni del costo del bollo auto. Le automobili – al pari dei motocicli e dei ciclomotori a due, tre o quattro ruote – elettriche sono esenti dal pagamento del bollo per i primi cinque dalla loro immatricolazione. Allo scadere del lustro mantengono un’agevolazione pagando ¼ rispetto all’importo previsto per le auto a benzina.

Costo bollo auto

Sono tenuti al pagamento bollo autoveicoli anche usufruttuari e possessori di auto in leasing. Le tariffe per il calcolo sono espresse in kW e classe ambientale (Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6) indicata sul libretto di circolazione e dipendono dalla fascia in cui rientra il veicolo. Le auto più vecchie e inquinanti sono destinati a pagare di più.

Calcolo bollo auto 2019

Come detto il calcolo si effettua in funzione della potenza del veicolo (espressa in kW o cavalli) e delle tariffe applicate in base alla classe ambientale in cui rientra. Per quanto riguarda le auto Euro 0, l’importo si calcolerà moltiplicando per 3 ogni kW fino ai 100 e per 4,50 quelli eccedenti i 100. La quota scende a 2,90 per gli Euro 1 (4,35 euro oltre i 100 kW), 2,80 per gli Euro 2 (4,20 oltre 100 kW), 2.70 per gli Euro 3 (4,05 euro oltre i 100 kW), 2,58 euro per Euro 4, 5 e 6 (3,87 oltre i 100 kW).

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