Si aggiunge un nuovo capitolo alla voce contestare una multa elevata dall’autovelox. Attraverso l’ordinanza 6407 del 5 marzo 2019, infatti, la Sezione VI Civile della Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni sono contestabili se la pattuglia e lo strumento che rilevano la velocità istantanea non sono ben visibili per l’automobilista. Non è sufficiente che la postazione sia preceduta dal cartello di registrazione, ma è indispensabile che l’apparecchio e la polizia stradale posizionati a bordo strada siano visibili.
Multa eccesso di velocità: articolo 142 Codice della Strada
La Corte Suprema è stata chiamata a esaminare il ricorso avanzato da un automobilista di Livorno avverso la sentenza 575/2017 depositata il 25/05/2017. Nello specifico, il 4 febbraio 2016 il guidatore era stato fermato dalla polizia Stradale di Livorno e si era visto comminare una multa per la violazione dell’art 142 comma 9 C.d.S: “Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità – prescrive la norma – è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2.108. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”.
Multa autovelox: cosa ha stabilito la Cassazione
Il Tribunale aveva rilevato che il cartello segnalante la presenza dell’apparecchiatura di rilevamento di velocità era posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la “chiara visibilità” dell’apparecchio e degli agenti accertatori. La Cassazione ha ribaltato la sentenza rintracciando motivi di fondatezza nel ricorso avanzato dell’automobilista poiché la sentenza impugnata “deve ritenersi in contrasto con l’art. 142 comma 6 bis CdS, in quanto afferma il principio secondo cui non è richiesta, ai fini della legittimità dell’accertamento, la visibilità dello strumento di rilevazione. Invero – segnala la Corte Suprema – la norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che ‘le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili’ e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizioni di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche da questa Corte (Cass. 25392/2017).
Ne deriva la fondatezza della prima doglianza per violazione dell’art. 142 comma 6 bis Cds”. Inoltre, specifica la Corte “con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa valutazione di un documento, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere il Tribunale esaminato i documenti comprovanti la non visibilità dell’apparecchiatura. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo”.
La traduzione è scontata: le sanzioni amministrative elevate in difetto di entrambe le condizioni, già state definite “necessarie” dalla stessa Corte in una pronunciamento precedente, sono da considerarsi nulle.
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