Patente di Guida: cosa accade se si guida senza

La Guida senza Patente è un concetto che nel Codice della Strada si declina in diverse fattispecie:

  • senza avere mai conseguito il titolo abilitativo alla guida; quindi senza avere proprio l’abilitazione alla conduzione di veicoli a motore;
  • con la patente scaduta o non rinnovata;
  • la guida di un veicolo con la patente che abilita alla conduzione di un veicolo di classe inferiore;
  • la guida di un veicolo senza avere la patente con sé, pur avendola regolarmente conseguita.

Sono tutte fattispecie che vengono sanzionate dal codice della strada, anche se – come si può ben intuire – per motivi tutt’affatto diversi.

Iniziamo dall’ipotesi più grave.

La guida senza avere mai conseguito l’autorizzazione alla guida

Come tutti sanno, la Patente è il presupposto assolutamente necessario per poter guidare le automobili ed è prescritto dall’art. 116 del Codice della Strada.

Lo stesso art. 116 stabilisce che la guida senza patente è un illecito. Tale illecito fino al 5 febbraio 2016 era sanzionato con l’ammenda da € 2.257,00 ad € 9.032 e dunque era un reato ed il suo accertamento e la relativa punizione erano affidate al Tribunale in composizione monocratica.

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Dal 6 febbraio 2016, invece, grazie al c.d. decreto depenalizzazioni (art. 1 Dlgs. 15 gennaio 2016 n. 8) guidare l’automobile senza la prescritta autorizzazione non è più reato, ma soltanto un illecito amministrativo che è punito con la sanzione del pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di € 5.000,00 ad massimo di € 30.000,00.

Dunque non una sanzione di non poco conto.

Già da tempo il legislatore ha scelto di punire determinati illeciti con sanzioni pecuniarie importanti, anziché con sanzioni “detentive”, in considerazione del fatto che la privazione della libertà personale deve essere stabilita dagli Organi Giurisdizionali la cui inefficienza è oramai conclamata, con la conseguenza che la stragrande maggioranza dei reati rimanessero senza punizione perché prescritti.

Oltre alla sanzione principale, la legge prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

Recidiva

Qualora una persona commetta la stessa violazione nell’arco di due anni, allora scatta la c.d. recidiva e la legge prevede che – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra descritta da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo € 30.000,00 – venga applicata anche la sanzione dell’arresto fino ad un anno. Dunque si torna a qualificare l’illecito, come illecito penale, con tutte le conseguenze che ne derivano (la c.d. fedina penale).

Inoltre, il veicolo viene confiscato.

La guida con la patente scaduta o non rinnovata

Stesse conseguenze ci sono per chi guida l’auto con il titolo abilitativo scaduto e non rinnovato: sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad massimo di € 30.000,00 e fermo amministrativo del veicolo fino a tre mesi.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo.

La guida di un veicolo con la patente che abilita alla conduzione di un veicolo di classe inferiore

Il comma 15-bis. Dell’art. 116 del Codice della Strada stabilisce che: “il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione Il, del titolo VI.

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Dunque, sanzione amministrativa da € 1.000,00 minimo ad € 4.000,00 massimo e sospensione del titolo abilitativo alla guida per un periodo di tempo da 4 a 8 mesi.

La guida di un veicolo senza avere con sé il titolo autorizzato alla guida, pur avendolo regolarmente conseguito

In questa ipotesi, l’art. 180 del C.d.S. stabilisce che l’automobilista “distratto” dovrà pagare una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 41,00 ad un massimo di € 169,00 e che dovrà recarsi presso un ufficio di polizia entro un preciso termine (di solito 24 ore) per esibire la patente dimenticata a casa.

Qualora poi, il conducente “distratto” sia anche “indolente” e non si presenti alla Polizia, allora dovrà corrispondere l’ulteriore sanzione amministrativa da un minimo di € 422,00 ad un massimo di € 1695,00.

 Avv. Federico Bianca

#dallapartedellautomobilista

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