Il 13 agosto 2020 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato la circolare n. 22208 a modifica della circolare n. 16356 del 12 giugno 2020. Oggetto della circolare: “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità”.
Sono state predisposte nuove scadenze per:
- Patenti.
- Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale.
- Attestazioni sanitarie.
1) Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. Invece per chi deve circolare in Europa, deve tenere conto del Regolamento UE 2020/698. La patenti scadute dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza.
1.1) Chi è in fase di conseguimento della Patente di Guida dovrà effettuare la consegna della documento necessario entro una data prestabilita. Qualora sia in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, avrà tempo fino al 13 gennaio 2021 per la consegna della domanda.
1.2) L’autorizzazione per esercitarsi alla guida viene rilasciata previo superamento della prova di teoria e deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Chi deve esercitarsi alla guida, per conseguire l’esame pratico della Patente entro le date in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, avrà ancora tempo di esercitarsi fino al 13 gennaio 2021.
1.3) I candidati il cui foglio rosa è scaduto nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 avranno 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria a decorrere dal 29 ottobre 2020.
Quando due disposizioni danno vita a più casistiche per uno stesso documento:
2) Le Carte di qualificazione del conducente hanno due differenti disposizioni a livello europeo con il regolamento UE 2020/698 in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 che proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. A livello italiano con la norma di cui all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza fino al 29 ottobre 2020.
Tenendo conto di entrambe le fonti si è disposto quanto segue:
a. su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31
agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;
b. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario fare delle distinzioni.
b.1) Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020. Mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza.
b.2) Le CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, con proroga di validità di sette mesi dalla scadenza si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.
Ultimo e non meno importante:
3) Attestazioni sanitarie.
3.1) Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
3.2) I certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida, emessi da un medico curante o semestrale, se emessi da commissione medica locale, sono prorogati al 13 gennaio 2021. Soltanto nel caso in cui il documento ha scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. Anche in tal caso si applica il prolungamento del termine di validità ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Stessa regola anche per i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali.
3.3) I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
📌Per ulteriori chiarimenti consulta la: circolare_protocollo_22208__del_13-08-2020. Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
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