Viaggiare sicuri significa rispettare le regole. Tra quelle più importante, e spesso più trascurate, c’è la distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede il nostro. Questa, come stabilisce l’articolo 149 del Codice della Strada, deve essere tale da garantire in ogni caso l’arresto tempestivo e ad evitare le collisioni.
Come si calcola la distanza di sicurezza
La domanda, a questo punto, sorge spontanea: come si effettua il calcolo distanza di sicurezza? Non esiste una regola certa, anche perché sulla distanza minima di sicurezza da mantenere incidono diversi fattori, quali ad esempio:
- Condizioni metereologiche
- Tipo e condizioni della strada
- Condizioni ed efficienza del veicolo
- Situazione del traffico
Non possono essere trascurati neppure i tempi di reazione, variabili di guidatore in guidatore. Tuttavia esiste una formula matematica che permette di ricavare una cifra esatta. O quasi. Eccedere con la prudenza non è mai sbagliato, quindi meglio mantenersi a un margine maggiore piuttosto che rischiare. Il calcolo distanza di sicurezza si effettua dividendo per 10 la propria velocità media. Il risultato ottenuto fa poi elevato al quadrato e il numero che se ne ricava funge da indicatore per misurare la distanza. Se si procede, ad esempio, a 70 km/h, bisognerà dividere per 10 – ottenendo 7 – e poi elevare al quadrato ottenendo 49. Tanti saranno i metri di spazio da lasciare dal veicolo che sta davanti al nostro.
Distanza di sicurezza: l’articolo 149 del Codice della Strada
Il mancato rispetto delle regole può costare caro. In tutti i sensi. Causare un incidente con lesioni gravi per non aver rispettato la distanza di sicurezza, viene infatti punito con la decurtazione di 8 punti patente, come stabilito dalle disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI. Inoltre non si sfugge a una multa pesante. Il comma 6 bis art 149 CdS evidenzia infatti che, se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, chi si trova in quel momento alla guida (conducente) è punito con una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro, salva l’applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo.
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