Hai visto il semaforo giallo e hai provato ad anticipare l’attraversamento, senza fare in tempo. Le corsie laterali erano libere e hai cercato di passare con il rosso facendo il furbo. Quella che può sembrare una pericolosa leggerezza, è a tutti gli effetti un reato. E contestarlo serve a poco. Una multa semaforo rosso va sempre pagata e fare ricorso è praticamente inutile.
Semaforo rosso: art. 146 Codice della Strada
La violazione della segnaletica stradale è disciplinata dall’articolo 146 del Codice della Strada. Questo stabilisce che il conducente del veicolo che prosegue la marcia in presenza delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vieti la marcia, è soggetto a una multa da 162 a 646 euro. A questa sanzione amministrativa si applica la decurtazione di 6 punti patente. Inoltre, qualora la stessa infrazione venga ripetuta nell’arco dei successivi 24 mesi, si va incontro alla sospensione della patente da uno a tre mesi. Passare col semaforo rosso significa mettersi nelle condizioni di rinunciare a guidare per un po’.
Multa semaforo rosso: dopo quanto arriva?
Come per ogni altra violazione al Codice della Strada, la multa per essere passati col rosso deve essere notificata presso il domicilio del trasgressore entro 90 giorni. A questo punto il soggetto interessato può decidere se presentare ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace.
Semaforo rosso: telecamera adibita al controllo
A favorire la multa da semaforo rosso sono le videocamere che adottano il sistema T-Red. Queste sono dotate di due telecamere: una a colori registra quando il semaforo è rosso, una a infrarossi identifica la targa con 50 frame al secondo. Per fare ricorso occorre presentare prove quali il malfunzionamento della telecamera in questione.
Multa semaforo rosso: come vincere ricorso
Le multe elevate dal sistema T-Red sono sempre valide, anche se i dispositivi non sono tarati annualmente. Lo ha stabilito la seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza 10458 del 15 aprile 2019. Chiamata a giudicare sul ricorso presentato da un automobilista contro una sentenza del Tribunale di Venezia, la Corte ha stabilito l’insussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche gli apparecchi T-Red, in quanto non costituiscono strumenti di misurazione. La taratura e l’omologazione sono indispensabili soltanto per gli autovelox fissi e mobili, come stabilito dalla Corte Costituzionale attraverso la sentenza 113 del 2015.
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